argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Interrogata al riguardo da un rinvio pregiudiziale della Prim’Awla tal-Qorti Ċivili–Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, di Malta), la Corte di giustizia si è pronunciata il 20 aprile 2021 (C-896/19, Repubblika c. Il-Prim Ministru) sulla compatibilità del sistema di nomina dei giudici previsto fin dal 1964 dalla Costituzione maltese, con l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, concludendo che tale sistema non sembra atto a condurre ad una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità dei giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto, e non risulta quindi incompatibile con il diritto dell’Unione. Ciò perché, pur conferendo al capo del governo un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, che spetta comunque al capo dello Stato, le disposizioni nazionali rilevanti prevedono al contempo l'intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati a un posto di giudice e di fornire un parere al riguardo.