Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/03/2021 - Sul mandato d’arresto europeo in relazione a un reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Una sentenza della Corte di giustizia (17 marzo 2021, C-488/19, JR) ha precisato che l’art. 1, par. 1, e l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, devono essere interpretati nel senso che un mandato d’arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l’esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l’emissione del mandato d’arresto europeo è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall’altro, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo la Corte, inoltre, l’art. 4, punto 7, lett. b), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l’esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, in un caso in cui il reato oggetto di detto mandato d’arresto sia stato commesso nel territorio di quest’ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza penale di tale Stato terzo, nella fattispecie il Regno di Norvegia, che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.