Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

17/02/2021 - Il Tribunale dell’Unione respinge due ricorsi di Ryanair contro gli aiuti concessi da Svezia e Francia alle rispettive compagnie aeree a seguito della pandemia del Covid-19

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con due sentenze del 17 febbraio 2021 il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi introdotti da Ryanair contro la Commissione per il via libera da essa dato al sostegno rispettivamente assicurato da Svezia e Francia, nell’ambito della pandemia di Covid-19, alle compagnie aeree titolari di una licenza nazionale.

La prima di queste sentenze, la T-238/20, riguarda più esattamente una misura di aiuto assicurata dalla Svezia sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti, misura che la Commissione ha valutato alla luce della sua Comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19», ritenendola compatibile con il mercato interno conformemente all’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, perché volta a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. In particolare, il Tribunale ha respinto, tra gli altri, il motivo di ricorso secondo il quale la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata. A tale proposito, infatti, esso ha rilevato che un bilanciamento del genere non è richiesto dal citato art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, in quanto si presume che le misure di aiuto adottate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, quali il regime di garanzie sui prestiti in questione, siano, per tale ragione, adottate nell’interesse dell’Unione, sempre che siano necessarie, adeguate e proporzionate.

Nella seconda sentenza (T-259/20), invece, il Tribunale si è pronunciato su una moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei, notificata dalle autorità francesi in applicazione dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, e, quindi, come misura diretta a ovviare a danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. A tale riguardo, il Tribunale ha confermato che la pandemia di Covid-19 e le misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Francia per farvi fronte costituiscono effettivamente, nel loro insieme, un evento eccezionale che ha arrecato danni economici alle compagnie aeree operanti in Francia e che l’obiettivo della moratoria sul pagamento delle tasse è effettivamente quello di ovviare a tali danni. Esso ha poi concluso che tale moratoria è idonea a conseguire l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati dal suddetto evento eccezionale senza andare al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.