Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

13/01/2021 - Il rapporto tra un mandato d’arresto europeo e la decisione nazionale su cui si innesta in una recente sentenza della Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Secondo la Corte di giustizia (13 gennaio 2021, C‑414/20 PPU, MM), l’art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta.

A sua volta, l’art. 8, par. 1, lett. c), della stessa decisione quadro deve essere interpretato nel senso che un mandato d’arresto europeo deve essere considerato invalido qualora non sia fondato su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione. Tale nozione comprende i provvedimenti nazionali adottati da un’autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell’arresto di una persona sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi al giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale. Spetta al giudice del rinvio verificare se un atto nazionale di imputazione, come quello su cui si basa il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, produca effetti giuridici simili.

Secondo la Corte, poi, in assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale – chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d’arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi del citato art. 8, par. 1, lett. c), ricorso nell’ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull’invalidità di tale mandato d’arresto europeo alla luce del diritto dell’Unione – di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità.

Inoltre, sempre quando letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’art. 47 della Carta, la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che essa non impone che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell’art. 8, par. 1, lett. c), in quanto esso non si basa su un «mandato d’arresto [nazionale] o (...) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell’esecuzione allo Stato membro emittente. Spetta pertanto al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l’assenza di un simile atto nazionale, quale fondamento giuridico del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona sottoposta al procedimento penale.