Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/07/2020 - La Corte dichiara invalida la decisione 2016/1250 della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Investita della questione della validità della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, alla luce dei requisiti risultanti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. RGDP), quale letto alla luce delle disposizioni della Carta europea dei diritti fondamentali che garantiscono il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte di giustizia ha rilevato (16 luglio 2020, causa C-311/18, Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems) che la suddetta decisione sancisce il primato delle esigenze attinenti alla sicurezza nazionale, all’interesse pubblico e al rispetto della normativa statunitense, rendendo così possibili ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso tale Paese terzo. Ora, secondo la Corte, le limitazioni della protezione dei dati personali che risultano dalla normativa interna degli Stati Uniti in materia di accesso e di utilizzo, da parte delle autorità statunitensi, di siffatti dati trasferiti dall’Unione verso tale Paese terzo, e che sono state valutate dalla Commissione nella decisione 2016/1250, non sono inquadrate in modo da rispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti, nel diritto dell’Unione, dal principio di proporzionalità, giacché i programmi di sorveglianza fondati sulla suddetta normativa non si limitano a quanto strettamente necessario. In particolare, da detta regolamentazione non emerge in alcun modo, per taluni programmi di sorveglianza, l’esistenza di limiti all’autorizzazione, in essa contenuta, dell’attuazione di tali programmi e neppure l’esistenza di garanzie per gli stranieri che possono esserne potenzialmente oggetto. Secondo la Corte, peraltro, la stessa normativa, pur prevedendo requisiti che devono essere rispettati dalle autorità statunitensi nell’attuare i programmi di sorveglianza considerati, non conferisce agli interessati diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici.

Quanto al requisito della tutela giurisdizionale, poi, la Corte ha concluso che, contrariamente a quanto considerato dalla Commissione nella decisione 2016/1250, il meccanismo di mediazione previsto da tale decisione non fornisce a tali persone un mezzo di ricorso dinanzi ad un organo che offra garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle richieste nel diritto dell’Unione, tali da assicurare tanto l’indipendenza del Mediatore previsto da tale meccanismo quanto l’esistenza di norme che consentano al suddetto Mediatore di adottare decisioni vincolanti nei confronti dei servizi di intelligence statunitensi.

Per tutte queste ragioni la Corte ha dichiarato invalida la decisione 2016/1250.