Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

28/05/2020 - L’avvocato generale Pitruzzella esclude che la natura informale dell’Eurogruppo consenta azioni di risarcimento del danno intentate nei suoi confronti dinanzi ai giudici dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni del 28 maggio 2020 nelle cause riunite C-597/18 P, Consiglio c. K. Chrysostomides & Co. e a., C-598/18 P, Consiglio c. Bourdouvali e a., C-603/18 P, K. Chrysostomides & Co. e a. c. Consiglio e C-604/18 P, Bourdouvali e a. c. Consiglio, riguardanti l’impugnazione di due sentenze del Tribunale del 13 luglio 2018 (T-680/13, K. Chrysostomides & Co. e a. c. Consiglio e a., e T-786/14, Bourdouvali e a. c. Consiglio e a.), relative a dei ricorsi per responsabilità extracontrattuale presentati nei confronti, tra l’altro, dell’Eurogruppo, per il risarcimento delle perdite asseritamente subite per effetto del programma di assistenza finanziaria al sistema bancario cipriota, concordato nel quadro del MES tra questo e il governo di Cipro, l’avvocato generale Giovanni Pitruzzella ha proposto alla Corte di annullare le sentenze del Tribunale nella parte in cui respingono le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio riguardo all’Eurogruppo. Secondo Pitruzzella, infatti, tale organo non fa parte formalmente del sistema istituzionale dell’Unione, ma opera come «ponte» tra il livello nazionale, il livello dell’Unione e il livello intergovernativo esterno al diritto dell’Unione, assicurando una funzione di raccordo tra la sfera statale e quella dell’Unione. Pertanto i giudici dell’Unione non sono competenti a conoscere delle azioni di risarcimento del danno intentate nei confronti di tale organismo, per eventuali danni cagionati da atti asseritamente pregiudizievoli da esso posti in essere.

L’avvocato generale ha anche osservato tuttavia che, per quanto riguarda le esigenze connesse al rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il fatto che l’Eurogruppo non venga qualificato come istituzione ai sensi del diritto dell’Unione non esclude la responsabilità di questa per le azioni con cui il Consiglio e la Commissione danno attuazione alle decisioni di tale organo. I singoli e le società interessati possono quindi agire per ottenere il risarcimento del danno nei confronti delle istanze dell’Unione, generalmente il Consiglio, che attuano gli accordi conclusi in seno all’Eurogruppo.