Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/05/2020 - Applicazione della direttiva sull’informazione nei procedimenti penali al procedimento per guida di un autoveicolo senza patente

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Su rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Kehl (Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania), la Corte di giustizia ha precisato (14 maggio 2020, C-615/18, UY) che l’art. 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, dev’essere interpretato nel senso che:

– esso non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un’interdizione alla guida inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario di tale persona, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest’ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto, se del caso a seguito o nell’ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell’esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest’ultimo siano sospesi durante tale periodo,

– esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l’ha condannata ad un’interdizione alla guida, anche se tale persona ignorava l’esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l’interdizione alla guida che ne deriva.