argomento: Giurisprudenza -
Unione Europea
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Nelle sue conclusioni del 14 maggio 2020 relative al rinvio pregiudiziale della Corte Suprema di Cassazione nella causa Presidenza del Consiglio dei Ministri c. BV (C-129/19), l’avvocato generale Bobek ha proposto alla Corte di giustizia di rispondere ai quesiti del giudice a quo che:
- L’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, impone agli Stati membri di istituire sistemi di indennizzo nazionali che prevedano l’indennizzo di qualsiasi vittima di un reato intenzionale violento, indipendentemente dal suo luogo di residenza.
- L’indennizzo delle vittime di reato è “equo ed adeguato” ai sensi dell’art. 12, par. 2, della direttiva quando fornisce un contributo significativo alla riparazione del danno subito dalla vittima. In particolare, l’importo dell’indennizzo concesso non può essere talmente esiguo da divenire puramente simbolico, né da far sì che l’utilità e il conforto che la vittima ne trae siano, in pratica, trascurabili o marginali.