Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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Una lettura “europea” delle sentenze Superlega, Isu e Sa Royal Antwerp Fc (di Stefano Bastianon, Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Bergamo)


Le tre sentenze della Corte di giustizia emesse il 21 dicembre 2023 sulle regolamentazioni adottate dalle federazioni sportive rappresentano una tappa fondamentale nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia. A prescindere, infatti, dagli effetti che tali pronunce produrranno sull’attuale struttura e governance dello sport (in particolare, il calcio) europeo, l’analisi svolta dal giudice europeo offre numerosi spunti di riflessione su temi più generali relativi all’interpretazione degli artt. 101, 102 e 165 TFUE e, più in generale, sui rapporti tra le regole sportive e il diritto dell’Unione Europea.

A “European” analysis of the Superleague, ISU and SA Royal Antwerp FC rulings

The three rulings of the Court of Justice dated 21 December 2023 on the activities of sporting federations represent a turning point in the wider context of the European case-law. Apart from the effects that those rulings will produce on the current structure and governance of European sport (in particular, football), the analysis carried out by the Court of justice focuses also on more general aspects linked to the interpretation of Artt. 101, 102 and 165 TFEU and on the relationship between sporting rules and European union law.

SOMMARIO:

I. Premessa - II. Il responso della Corte di giustizia nelle sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC - III. Il grande assente nelle tre pronunce della Corte di giustizia: il modello sportivo europeo - IV. L’attività sportiva e l’art. 165 TFEU - V. L’applicabilità del diritto dell’Unione Europea allo sport ed alle attività delle associazioni sportive - VI. Le restrizioni per “oggetto” ex art. 101, par. 1 TFEU e la giurisprudenza Wouters e a. - VII. Arbitrato sportivo, controllo giurisdizionale e diritto dell’Unione Europea - VIII. Alcune considerazioni di sintesi - NOTE


I. Premessa

Nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di attività sportiva, il 21 dicembre 2023 è destinato a segnare indubbiamente una tappa fondamentale per diverse ragioni. Innanzitutto, non era mai successo che nello stesso giorno la Corte di giustizia si pronunciasse contemporaneamente in tre sentenze aventi ad oggetto la compatibilità con le norme in materia di libera circolazione e di concorrenza di talune regole adottate da federazioni sportive [1]. In secondo luogo, tali sentenze rappresentano, da sole, un quinto dell’intera giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di attività sportiva. In terzo luogo, si tratta di pronunce che riguardano taluni aspetti assai rilevanti dell’attuale regolamentazione dello sport, in generale, e del calcio, in particolare. In quarto luogo, le tre pronunce si segnalano, oltre che le loro implicazioni sotto il profilo delle regolamentazioni sportive considerate, anche per i principi di diritto europeo enunciati dalla Corte di giustizia e per le loro possibili ricadute al di fuori del settore sportivo. Nelle pagine che seguono, dopo un rapido riferimento al contenuto dei tre dispositivi, si cercherà di illustrare la rilevanza delle pronunce in esame dal punto di vista, ed attraverso la lente, del diritto dell’Unione Europea, lasciando sullo sfondo il contesto sportivo di riferimento.


II. Il responso della Corte di giustizia nelle sentenze Superlega, ISU e SA Royal Antwerp FC

a) La sentenza – Ai fini che qui rilevano si può affermare che la vicenda della Superlega riguardava la compatibilità con le norme europee in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi delle regole UEFA e FIFA che a) prevedono un sistema di previa autorizzazione per l’organizzazione di competizioni sportive internazionali tra club da parte di soggetti terzi e la partecipazione delle squadre e dei giocatori a tali competizioni con relativo sistema sanzionatorio; b) che attribuiscono alle stesse associazioni un potere esclusivo in materia di commercializzazione dei diritti economici relativi alle competizioni internazionali dalle stesse organizzate. Come ormai noto, nella sentenza Superlega la Core di giustizia ha stabilito che: a) l’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’adozione e l’attuazione da parte della FIFA e dell’UEFA di norme che subordinano alla loro previa approvazione la creazione di una nuova competizione calcistica tra club da parte di un’impresa terza e che consentono alla FIFA e all’UEFA di controllare la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni, laddove non esista un quadro che subordini l’esercizio di tali poteri a criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate atte a garantirne la trasparenza, l’oggettività, la non discriminazione e la proporzionalità, costituisce abuso di posizione dominante; b) l’art. 101, par. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’ado­zione e l’attuazione da parte della FIFA e dell’UEFA di norme che subordinano alla loro previa approvazione la creazione di una nuova competizione calcistica tra club da parte di un’impresa terza e che consentono alla FIFA e all’UEFA di controllare la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tale competizione, sotto pena di sanzioni, laddove non esista un quadro che subordini l’esercizio di tali poteri a criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate atte a garantirne la trasparenza, l’ogget­tività, la non discriminazione e la proporzionalità, costituisce una decisione di un’associazione di imprese avente per oggetto la restrizione della concorrenza; c) l’art. 101, par. 3, e l’art. 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che le [continua ..]


III. Il grande assente nelle tre pronunce della Corte di giustizia: il modello sportivo europeo

Nelle proprie Conclusioni relative tanto al caso Superlega quanto al caso ISU l’Avvocato generale Rantos aveva dato ampio risalto al c.d. modello sportivo europeo [1]. In particolare, secondo Rantos tale modello sarebbe caratterizzato da una serie di elementi tipici di una serie di discipline sportive europee (tra cui anche il calcio), quali la struttura piramidale (alla cui base si colloca lo sport amatoriale, mentre il cui vertice è costituito dallo sport professionistico), il principio delle competizioni aperte (che viene identificato nel meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni e che assicura l’equilibrio competitivo e promuove il merito sportivo), il principio della solidarietà finanziaria in virtù del quale i profitti realizzati dallo sport d’élite vengono ridistribuiti a vantaggio dello sport di base nonché il principio di una federazione unica per sport. Tale modello, tuttavia, non si presenta né statico, né unico, come dimostra il fatto che in Europa esistono differenti modelli sportivi (a livello di organizzazione e di governance), tanto che lo stesso Avvocato generale ritiene difficile poter definire con precisione un unico modello organizzativo dello sport in Europa. Sennonché, secondo l’Avvocato generale, da un lato tali differenti modelli organizzativi si giustificano in considerazione del fatto che trovano applicazione con riferimento a discipline sportive la cui popolarità varia tra i vari Stati membri e presentano un più limitato interesse commerciale, con la conseguenza che sia da un punto di vista sportivo e di equilibrio competitivo, sia da un punto di vista economico un sistema organizzativo strutturato sulla base di leghe chiuse o semi-chiuse risulterebbe più appropriato. Inoltre, secondo l’Avvocato generale il modello sportivo europeo sarebbe caratterizzato dal principio dell’a­per­tura delle competizioni, che viene nuovamente identificato con la rilevanza attribuita al merito sportivo in virtù del quale la partecipazione alle competizioni sportive avviene attraverso il meccanismo delle promozioni e retrocessioni e che, pertanto, si differenzierebbe nettamente dal modello sportivo americano basato principalmente sulle leghe chiuse dove la partecipazione è garantita e predeterminata. Secondo l’Avvocato generale, inoltre, attraverso l’art. 165 TFUE il legislatore europeo [continua ..]


IV. L’attività sportiva e l’art. 165 TFEU

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ogni discorso relativo ai rapporti tra il diritto dell’Unione Europea e l’attività sportiva non può prescindere dall’esame degli artt. 6 TUE e 165 TFUE. In base al primo, come noto, lo sport rientra tra le materie in relazione alle quali l’unione europea è dotata di una competenza di sostegno, coordinamento e completamento; l’art. 165 TFUE, invece, stabilisce che: a) l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa; b) l’azione dell’Unione a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi; c) per contribuire alla realizzazione di tali obiettivi Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono adottare azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, mentre il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare raccomandazioni. Prima delle tre sentenze del 21 dicembre 2023, la Corte di giustizia aveva fatto riferimento all’art. 165 TFUE soltanto in due occasioni: nella sentenza Olympique Lyonnais c. Newcastle e Olivier Bernard [1] e nella sentenza TopFit e Biffi [2]. Nella prima pronuncia, la Corte di giustizia si era limitata ad evidenziare l’esplicito riferimento contenuto nell’art. 165 TFUE sia alla specificità dello sport, sia alla sua funzione sociale ed educativa, senza, peraltro, attribuire a tale norma una rilevanza decisiva ai fini della propria sentenza. Nella vicenda TopFit e Biffi, per contro, l’analisi dell’art. 165 TFUE compiuta dalla Corte di giustizia assume un peso maggiore e più rilevante. Secondo la Corte di giustizia, infatti, l’art. 165 TFUE “riflette la notevole rilevanza sociale dello sport nell’Unione, in particolare dello sport dilettantistico”, così come sottolineata nella dichiarazione n. 29 sullo sport, allegata al Trattato di Amsterdam, e “il ruolo dello sport come fattore di integrazione nella società dello [continua ..]


V. L’applicabilità del diritto dell’Unione Europea allo sport ed alle attività delle associazioni sportive

In tutte e tre le sentenze in esame la Corte di giustizia enuncia i seguenti principi: a) nella misura in cui lo sport costituisce un’attività economica, l’attività sportiva è assoggetta alle norme di diritto europeo in materia di attività economiche; b) soltanto alcune particolari regole, adottate per motivi non economici e relative a questioni che interessano soltanto lo sport, possono essere considerate estranee a qualsiasi attività economica (ad esempio, le regole che vietano l’utilizzo di giocatori stranieri da parte di squadre impegnate in competizioni in cui si confrontano rappresentative nazionali, le regole che stabiliscono i criteri di selezione degli atleti ai fini della loro partecipazione individuale nelle competizioni); c) al di fuori di queste specifiche regole, le regole adottate dalle associazioni sportive per disciplinare il lavoro e/o i servizi forniti dagli atleti, come pure quelle regole che, pur non disciplinando direttamente l’attività lavorativa degli atleti, producono un impatto indiretto su quest’ultima sono soggette alle norme europee in materia di libera circolazione (artt. 45 e 56 TFUE); d) analogamente, le regole adottate dalle associazioni sportive rientrano nell’ambito delle regole in materia di concorrenza qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme; e) ogniqualvolta le regole adottate dalle associazioni sportive producono effetti sui singoli, tali regole devono essere formulate ed applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione Europea e, in particolare, del principio di non discriminazione; f) in particolare, le regole relative al sistema di previa autorizzazione della FIFA e dell’UEFA ed al regime di sfruttamento economico dei diritti connessi alle competizioni sportive internazionali non possono considerarsi estranee all’attività economica in quanto: i) la Corte di giustizia ha già precisato che le regole di un’asso­ciazione sportiva relative al sistema di preventiva autorizzazione, all’orga­nizzazione ed allo sfruttamento economico delle competizioni sportive rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione Europea[1]; ii) le regole adottate da FIFA e UEFA che stabiliscono presupposti e limiti per la partecipazione di squadre e singoli giocatori a competizioni sportive internazionali rientrano [continua ..]


VI. Le restrizioni per “oggetto” ex art. 101, par. 1 TFEU e la giurisprudenza Wouters e a.

Nell’ambito dell’analisi svolta dalla Corte di giustizia nelle sentenze Superlega e ISU con riferimento all’art. 101, par. 1 TFUE, almeno due sono gli aspetti meritevoli di attenzione. In primo luogo, nella sentenza Superlega la Corte di giustizia qualifica il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come una restrizione per oggetto, in considerazione del fatto che tale sistema risulta sprovvisto di un quadro generale di regole criteri indispensabile per assicurare che il potere autorizzatorio delle due federazioni sia esercitato in modo oggettivo, preciso, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Considerazioni simili vengono svolte anche con riferimento al sistema di previa autorizzazione nella vicenda ISU. Nel giungere a tale conclusione, la Corte di giustizia, dapprima, ricorda che, in base alla propria giurisprudenza, a) la nozione di restrizione per oggetto deve essere interpretata in modo restrittivo; b) tale nozione può essere applicata solo a determinate pratiche collusive tra imprese che rivelino, di per sé e tenuto conto del tenore delle loro disposizioni, degli obiettivi da esse perseguiti nonché del contesto economico e giuridico nel quale esse si inseriscono, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario, dal momento che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per la loro stessa natura, come dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza; c) tra gli accordi restrittivi della concorrenza per oggetto rientrano, in primo luogo, gli accordi orizzontali di fissazione del prezzo, di limitazione della produzione o di riparto della clientela, ma anche certi tipi di accordi orizzontali finalizzati ad estromettere le imprese concorrenti dal mercato; d) per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentano un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza “per oggetto” ai sensi dell’art. 101, par. 1 TFUE occorre riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi che essi mirano a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano. Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e [continua ..]


VII. Arbitrato sportivo, controllo giurisdizionale e diritto dell’Unione Europea

A parte quanto già illustrato nel paragrafo precedente con riferimento all’art. 101, par. 1 TFUE, la sentenza ISU si segnala particolarmente per le conclusioni alle quali giunge la Corte di giustizia sullo specifico tema dell’arbitrato sportivo internazionale e della sua compatibilità con il principio del controllo giurisdizionale effettivo. Per comprendere compiutamente il ragionamento della Corte di giustizia occorre ricordare che, nella propria decisione, la Commissione, pur riconoscendo che l’arbitrato rappresenta un metodo generalmente accettato per la risoluzione delle controversie e che il fatto di stipulare una clausola compromissoria non costituisce, di per sé, una restrizione della concorrenza, aveva ritenuto che le regole ISU sull’arbitrato sportivo rafforzassero le restrizioni concorrenziali generate dalle norme in materia di ammissibilità e previa autorizzazione. Secondo la decisione della Commissione, infatti, la competenza esclusiva del TAS sarebbe idonea a rafforzare i vincoli di concorrenza determinati dalle regole di ammissibilità in quanto rende difficile l’ottenimento di una tutela giurisdizionale effettiva contro eventuali decisioni di ineleggibilità dell’ISU che violassero l’art. 101 TFUE. A sostegno di tale conclusione la Commissione aveva sottolineato che: i) il ricorso giurisdizionale contro i lodi del TAS è possibile, ma solo dinanzi al Tribunale Federale Svizzero per un numero molto limitato di motivi, quali incompetenza, violazione di regole procedurali elementari o incompatibilità con l’ordine pubblico; ii) secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale Svizzero (TFS), il diritto europeo della concorrenza non rientra nel concetto di ordine pubblico internazionale ai sensi dell’ordinamento giuridico svizzero. Il TFS non può, quindi, annullare un lodo arbitrale del TAS che confermi una decisione di ineleggibilità adottata in violazione dell’art. 101 TFUE; iii) anche se il TFS dovesse applicare le regole della concorrenza del­l’UE, non potrebbe mai sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in caso di dubbi sull’interpretazione di tali regole; iv) sebbene i lodi TAS siano esecutivi in qualsiasi tribunale competente, una volta che una decisione di ineleggibilità è imposta dall’ISU, generalmente non è necessaria [continua ..]


VIII. Alcune considerazioni di sintesi

È ancora troppo presto per poter trarre delle conclusioni definitive in relazione alle tre pronunce in commento, tenuto altresì conto del fatto che, tanto con riferimento alla causa Superlega, quanto con riferimento alla causa relativa ai giocatori localmente formati, l’ultima parola spetta al giudice nazionale (rispettivamente spagnolo e belga) che ha disposto il rinvio. Inoltre, con particolare riferimento alla causa relativa ai giocatori localmente formati, la pronuncia della Corte di giustizia lascia al giudice nazionale un margine di manovra ben più ampio rispetto alla vicenda Superlega, posto che al giudice belga viene, in sostanza, attribuito il compito di stabilire: a) se le regole UEFA e URBSFA sui giocatori localmente formati comportano una restrizione per oggetto o per effetto e se sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 101, par. 3 TFUE; b) se la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori determinata dalla regola URBSFA sui giocatori localmente formati può essere giustificata sulla base del fatto che persegue obiettivi legittimi di interesse generale e del suo carattere proporzionato a tali obiettivi. È, peraltro, indubbio che la pronuncia della Corte di giustizia, letta in combinato con la futura sentenza del giudice belga, sarà quella destinata ad avere il maggior impatto sulla composizione delle squadre di club nell’attua­le contesto del sistema di organizzazione e di governance del calcio professionistico in Europa. Per contro, le sentenze Superlega e ISU si rivelano quelle più in grado di incidere sulla possibile futura organizzazione e governance dello sport europeo in generale. È a tutti evidente, infatti, che, in futuro, nessuna federazione potrà opporsi aprioristicamente alla nascita di competizioni concorrenti organizzate da soggetti terzi, fermo restando che sono ancora da chiarire i motivi che eventualmente le federazioni sportive potranno addurre per giustificare un eventuale diniego di autorizzazione e, di converso, le caratteristiche che le competizioni organizzate da soggetti terzi dovranno soddisfare per poter ambire ad essere autorizzate. Sebbene, quindi, il potere delle federazioni sportive di autorizzare le competizioni organizzate da soggetti terzi non viene posto in discussione dalle sentenze della Corte di giustizia, è chiaro che i limiti e i controlli che secondo la Corte di giustizia devono accompagnare [continua ..]


NOTE