Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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Giurisdizione e riconoscimento delle sentenze di Stati terzi in materia familiare: i regolamenti 2201/2003 e 2019/1111 (di Elisabetta Bergamini)


I regolamenti dell’Unione europea in materia di famiglia (2201/2003 e 2019/1111) presentano ancora problemi di applicativi quando si trovano ad affrontare situazioni che coinvolgono direttamente o potenzialmente autorità giurisdizionali di Stati terzi, sia sotto il profilo dello scioglimento del matrimonio, sia, a maggior ragione, per gli aspetti correlati alla responsabilità genitoriale. L’articolo si occupa di analizzare il coordinamento fra fonti dell’Unione europea e fonti sovranazionali (Convenzione dell’Aja sul divorzio (1970) e Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori (1996) e sugli aspetti civili della sottrazione internazionale degli stessi (1980)) al fine di rilevare le incongruenze tuttora esistenti, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia e a quella dei giudici nazionali che sono intervenute per cercare di colmare le lacune con risultati non sempre coerenti. Particolare attenzione viene data alle pronunce di corti francesi e inglesi, molto attive sul punto, per poi valutare se e come il nuovo regolamento 2019/1111 potrà porre rimedio all’attuale situazione.

 

Jurisdiction and recognition of the judgments of third States in family matters: regulations 2201/2003 and 2019/1111

EU regulations in the field of family law (2201/2003 and 2019/1111) still raise problems when they need to be applied to situations that directly or potentially involve judicial authorities of third Countries. This happens both in the field of dissolution of marriages and in the field of parental responsibility. The article deals with coordination issues between EU legislation and supra-national sources (1970 Hague Convention on divorce, 1996 Hague Convention on Parental Responsibility and 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction). The aim is to detect the still existing inconsistencies, using references to the ECJ case-law and to the jurisprudence of national judges who tried to fill in the gaps, not always reaching coherent results. In particular French and British case-law will be analysed (being their judges the more active in the field). Some final remarks will be devoted to how and if the new regulation 2019/1111 will be able to improve the current situation.

Keywords:Parental Responsibility – Brussels II bis Regulation – Divorce – International Child Abduction – Relationship with Third Countries.

SOMMARIO:

I. Introduzione - L’evoluzione del diritto internazionale processuale in tema di famiglia: il coordinamento fra le regole dell’Unione europea e le regole nazionali derivanti dal­l’ap­pli­cazione delle convenzioni internazionali in essere - III (Segue): le fonti internazionali in tema di divorzio e separazione fra coniugi; il divorzio privato - IV (Segue): le fonti internazionali in tema di minori: i rapporti fra le Convenzioni ed il regolamento Bruxelles II bis alla luce delle novità introdotte dal reg. 2019/1111 - V. Le pronunce della Corte di giustizia e dei giudici nazionali (quello inglese in particolare) sul coordinamento fra detto regolamento e le Convenzioni in relazione alla responsabilità genitoriale - VI. Conclusioni - NOTE


I. Introduzione

L’armonizzazione da parte dell’Unione europea del diritto internazionale privato in materia di famiglia ha avuto una evoluzione più lenta rispetto a quanto avvenuto nei settori del diritto civile e commerciale ricadenti nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 prima e nei regolamenti Bruxelles I dopo [1]. Ciò ha indubbiamente inciso anche nella disciplina di quelle che sono le relazioni con Stati terzi in tale materia. I rapporti di famiglia così come rientranti nei regolamenti Bruxelles II (intendendosi con tale termine le diverse successive versioni di regolamenti che hanno esteso alle questioni familiari le regole create dalla sopra citata Convenzione del 1968) costituiscono un settore per il quale i giudici degli Stati membri dell’Unione europea si trovano sempre più spesso a relazionarsi con giudici (e giudicati) di Stati terzi. Infatti, l’aumento delle famiglie transnazionali, che presentano sovente anche collegamenti con ordinamenti di Stati terzi, rende sempre più frequente, e conseguentemente problematica, la necessità di interrelazione fra autorità dei diversi Stati, non risultando gli Stati terzi vincolati dagli strumenti di armonizzazione del diritto internazionale privato e processuale esistenti nell’Unione europea. Tutto questo incide in una situazione nella quale il diritto dell’Unione europea ha scelto di ampliare progressivamente l’ambito di applicazione dei cd. regolamenti Bruxelles II e ciò passando dalla materia matrimoniale affiancata a quella della responsabilità sui figli di entrambi i coniugi (come a suo tempo delimitata dal regolamento 1347/2000 [2]) all’estensione a tutto il settore della responsabilità genitoriale, introdotto col regolamento 2201/2003 [3] (anche noto come Bruxelles II bis), per poi giungere all’ultima riforma rappresentata dalla versione “recast” dello stesso (regolamento 2019/1111, in seguito anche regolamento Bruxelles II ter [4]), che, pur lasciando invariato l’ambito di applicazione, introduce varie piccole modifiche e precisazioni frutto delle nuove esigenze nei rapporti fra Stati e delle elaborazioni per parte della giurisprudenza, ampliando considerevolmente il numero degli articoli e dei considerando (che passano rispettivamente da 72 a 105 e da 33 a 98). Ad esempio l’ultima versione del regolamento ha [continua ..]


L’evoluzione del diritto internazionale processuale in tema di famiglia: il coordinamento fra le regole dell’Unione europea e le regole nazionali derivanti dal­l’ap­pli­cazione delle convenzioni internazionali in essere

Come abbiamo visto il Regolamento 2201/2003 crea un quadro di cooperazione giudiziaria interna all’Unione relativamente alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nel settore dello scioglimento del matrimonio (annullamento, separazione e divorzio) e nel settore della responsabilità genitoriale (nozione nella quale rientrano i provvedimenti relativi ad affidamento e diritto di visita dei minori, ma anche più in generale tutte le misure di protezione del minore, comprese quelle relative all’amministrazione e conservazione dei suoi beni). A tal fine il regolamento detta regole di competenza uniformi, che trovano applicazione negli Stati membri, con lo scopo di individuare un unico giudice competente ad occuparsi delle questioni, rendendo conseguentemente più agevole, anche grazie all’operare del principio di fiducia reciproca, il successivo riconoscimento automatico negli altri Stati membri delle pronunce. Nel fare ciò il legislatore ha utilizzato dei criteri generali di competenza che, per quanto relativo allo scioglimento del matrimonio, lasciano ai coniugi un certo margine per ricorrere al forum shopping: l’art. 3, sostanzialmente invariato nella versione “recast” [7], prevede infatti una serie di criteri “a cascata” correlati alla residenza abituale di entrambi i coniugi o almeno di uno dei due [8], all’ultima residenza comune se ancora attuale per uno degli stessi, a quella del convenuto o anche dell’attore se la domanda è congiunta o vi ha risieduto per un certo periodo ed uno dei due ancora vi risiede, o alla cittadinanza comune. Quanto alla responsabilità genitoriale la scelta del regolamento è di fare riferimento principale ad un unico criterio: quello della residenza abituale del minore, inderogabile salvo in ipotesi eccezionali e affiancato ad una ultrattività della stessa in caso di trasferimento (per tre mesi in caso di trasferimento lecito, sostanzialmente senza termine in caso di trasferimento illecito, ai sensi rispettivamente degli artt. 9 e 10 del regolamento 2201/2003 [9]). Entrando nello specifico, per quanto relativo ai rapporti con Stati terzi, vale la pena sottolineare che gli artt. 7 e 14 del Regolamento 2201/2003 fanno tuttora riferimento alle regole sulla giurisdizione previste a livello nazionale dai singoli Stati e questo significa che le regole di giurisdizione [continua ..]


III (Segue): le fonti internazionali in tema di divorzio e separazione fra coniugi; il divorzio privato

(Segue). Con riferimento allo scioglimento del matrimonio sarà necessario tenere in considerazione la Convenzione dell’Aja del 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni legali [13], Convenzione forse un po’ meno nota di altre in quanto vanta soltanto 20 Stati contraenti. Bisogna però ricordare che fra tali Stati rientra anche il Regno Unito e pertanto, in esito alla Brexit, la Convenzione inizierà ad avere un ruolo rilevante per il riconoscimento di pronunce di divorzio provenienti dal Regno Unito e viceversa [14], nonché per valutare l’eventuale rilevanza del conflitto fra giudicati provenienti da diversi ordinamenti. Sotto questo profilo si segnala anche che la Corte di Giustizia ha avuto modo di confermare, in esito ad un rinvio pregiudiziale proveniente dal­l’Oberlandesgericht di Monaco [15], che il Regolamento 2201/2003 non si applica al riconoscimento di una decisione di divorzio emanata in uno Stato terzo. Nel caso di specie si trattava di un divorzio privato che era stato pronunciato da un’autorità religiosa in Siria e che quindi aveva caratteristiche diverse rispetto al divorzio pronunciato da un’autorità giurisdizionale. Pertanto non poteva ricadere nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles II bis, dovendosi quindi applicare a tale riconoscimento le regole nazionali [16]. Quanto alla posizione dei giudici nazionali chiamati a valutare la rilevanza di una eventuale litispendenza fra procedimenti interni e procedimenti instaurati in Paesi terzi, pur in assenza di una specifica previsione nel regolamento Bruxelles II che possa portare a dare rilievo a tale situazione [17], sembra sussistere da parte della giurisprudenza nazionale una certa tendenza all’apertura. La Corte di Cassazione francese, infatti, ha affermato con pronuncia del 17 giugno 2009 (No 08-12456) [18] la necessità di dare rilievo, in base alle regole generali esistenti in Francia, anche alla litispendenza rispetto ad autorità di Stati terzi sospendendo un procedimento di divorzio pendente in Francia a favore di un procedimento pendente in Islanda fra le stesse parti, ritenendo che ciò non implichi una violazione delle regole di competenza vigenti ai sensi di quello che era al tempo il reg. 1347/2000 e ciò nonostante la potenziale competenza in capo al giudice francese ai sensi del [continua ..]


IV (Segue): le fonti internazionali in tema di minori: i rapporti fra le Convenzioni ed il regolamento Bruxelles II bis alla luce delle novità introdotte dal reg. 2019/1111

(Segue). La materia nella quale è più forte la necessità di coordinare la relazione fra Stati membri e Stati terzi è certamente quella relativa alle misure di protezione dei minori, settore nel quale si collocano diverse fonti sovranazionali che, pur agevolando l’armonizzazione, rendono talvolta più complesso il reciproco coordinamento. Innanzitutto si deve menzionare la Convenzione di New York del 1989 (Convention on the rights of the child – nel seguito anche CRC) [24] la quale, pur non affrontando profili internazionalprivatistici, afferma il principio della necessità di tutelare il superiore interesse del minore (best interests of the child nella formulazione inglese) [25], principio che viene ripreso anche dal regolamento Bruxelles 2201/2003 e che interferisce, seppure indirettamente, con l’applicazione delle regole di competenza giurisdizionale [26]. Tale Convenzione, ratificata da un numero particolarmente elevato di Stati [27], rappresenta uno strumento interpretativo rilevante anche grazie alla sua ampia diffusione ed all’influenza che ha avuto sull’ordinamento dell’Unione europea come si rileva, ad esempio, dalla formulazione dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali sui diritti del minore, che dà attuazione agli articoli 3, 9 12 e 13 della CRC. Passando invece, nello specifico, alle Convenzioni che intervengono nel settore del diritto internazionale privato, i riferimenti principali sono alle due Convenzioni dell’Aja: quella sulla protezione dei minori del 1996 [28], e quella sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 1980 [29]. La prima si occupa sia del profilo relativo a competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (rendendo pertanto necessario il coordinamento con il regolamento Bruxelles II bis) sia delle regole in tema di legge applicabile (materia che invece non risulta armonizzata dal diritto dell’Unione europea). Sotto quest’ultimo profilo è interessante sottolineare come anche il nuovo testo di regolamento Bruxelles II recast, continui a non contenere un espresso richiamo alle previsioni della Convenzione dell’Aja in tema di legge applicabile, e ciò nonostante gli auspici espressi da più parti, nella fase di discussione della proposta di riforma, a procedere in analogia con quanto previsto, in tema di [continua ..]


V. Le pronunce della Corte di giustizia e dei giudici nazionali (quello inglese in particolare) sul coordinamento fra detto regolamento e le Convenzioni in relazione alla responsabilità genitoriale

Una prima pronuncia rilevante della Corte di giustizia è intervenuta nella causa UD c. XB decisa secondo il procedimento pregiudiziale d’ur­genza nel 2018 [38], nella quale la Corte ha anche chiarito nuovamente la nozione di “residenza abituale” di un minore [39]. La questione pendente avanti al giudice inglese verteva sul caso di una minore nata in Bangladesh, la cui madre era stata portata coattivamente dal marito a partorire in tale Paese ed era stata trattenuta a forza in quello Stato. La madre, che vantava una precedente residenza abituale nel Regno Unito, cercava di far valere tale sua residenza come indizio della residenza abituale della minore o quanto meno come elemento a supporto della sua intenzione di rientrare in tale Stato ed ivi trasferire la residenza della minore stessa, la quale però non era mai stata fisicamente presente nel Regno Unito dopo la nascita. Per quanto qui di interesse la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 8 del reg. 2201/2003, che attribuisce la competenza al giudice della residenza abituale del minore, si applica anche alle liti che implicano i rapporti fra i giudici di un solo Stato membro e quelli di un Paese terzo (in linea con quanto già affermato dalla stessa Corte nel caso Owusu sopra menzionato) e non soltanto ai rapporti fra giudici di più Stati membri come sosteneva il governo del Regno Unito, il quale riteneva che il regolamento non dovesse trovare applicazione in quanto la questione in esame non verteva su rapporti fra Stati membri. È invece evidente, seguendo il ragionamento fatto dalla Corte di giustizia, che il Regolamento si applica comunque per stabilire un titolo di giurisdizione, anche se la vicenda coinvolge anche Stati terzi ed indipendentemente dal­l’even­tuale competenza di un giudice di uno Stato terzo. Nel caso di specie la minore non poteva essere ritenuta residente nel Regno Unito, ma la Corte sottolinea come l’esistenza nel regolamento di una norma sulla competenza residuale (art. 14) consentirebbe di attribuire la competenza ai giudici inglesi in virtù delle loro norme nazionali, posto altresì che la minore era residente in uno Stato (il Bangladesh) che non aveva ratificato la Convenzione dell’Aja del 1996. La potenziale competenza di autorità giudiziarie di un altro Stato, anche ove associata alla circostanza che il minore abbia la sua residenza abituale in un altro [continua ..]


VI. Conclusioni

L’analisi della giurisprudenza nazionale e dell’Unione europea appena compiuta indica l’esistenza di una rilevante difficoltà di coordinamento fra il Regolamento Bruxelles II bis e le fonti internazionali, difficoltà che si fa particolarmente sentire quando le disposizioni debbano essere applicate in situazioni in cui siano coinvolte autorità di Stati terzi. L’entrata in vigore del Regolamento 2019/1111 porterà sicuramente dei vantaggi e maggiori certezze, togliendo dubbi a quelle autorità giurisdizionali che ancora oggi tendono a privilegiare un atteggiamento di chiusura verso la competenza di autorità giudiziarie di Stati terzi, anche se rimangono margini interpretativi rilevanti sui quali la Corte di giustizia potrà essere chiamata a pronunciarsi. L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, e per quanto qui ci riguarda dal regolamento Bruxelles II bis (nonché, ovviamente, dalle sue evoluzioni e modifiche future) porterà sicuramente ad un mutamento nel­l’atteg­giamento delle Corti inglesi, le quali però, come abbiamo visto, procedevano già in maniera flessibile e originale all’interpretazione e applicazione delle previsioni contenute nel regolamento, così come continueranno a fare per le Convenzioni che diverranno per loro l’unica fonte rilevante. Sarà quindi interessante verificare l’evoluzione della loro giurisprudenza, anche se non manca in dottrina chi ha sottolineato come gli strumenti internazionali che resteranno in vigore siano in realtà sufficienti a garantire una corretta cooperazione fra le autorità giudiziarie inglesi e quelle degli Stati vincolati dal regolamento Bruxelles II ter [56]. Ciò che deve essere considerato veramente rilevante è la necessità di continuare a interpretare queste fonti, anche nei rapporti con gli Stati terzi, in maniera orientata a garantire la tutela del superiore interesse del minore, che deve restare il punto di riferimento dei giudici nazionali tutte le volte in cui si trovano a regolare delle vicende di questo genere, a maggior ragione ove vi sia un conflitto fra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori coinvolti. D’altronde la possibilità di tenere in considerazione elementi materiali nelle decisioni in tema di responsabilità genitoriale emerge [continua ..]


NOTE