Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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Le regole comuni per il mercato interno del gas naturale ed il principio di solidarietà energetica (di Pieralberto Mengozzi)


L’autore a) analizza il modo in cui prima il Tribunale e poi la Corte di giustizia, con riferimento ad una impugnazione da parte della Polonia di una decisione della Commissione relativa al settore energetico, si sono pronunciati sul rapporto tra il principio generale di solidarietà e quello di solidarietà energetica, b) evidenzia, al riguardo, le ragioni per cui la pronuncia della Corte, nonostante l’apparenza risultante da un breve punto di essa, debba intendersi nel senso che la decisione della Commissione era incompatibile con il principio di solidarietà energetica.

Oltre a procedere a questi rilievi egli mette in evidenza che la Corte, nella sua pronuncia, a) ha concretamente condiviso l’opinione contenuta nelle conclusioni dall’avvocato generale, secondo cui gli effetti giuridici dei principi fondamentali o costituzionali dell’ordinamento dell’Unione sono destinati ad essere intesi “da chi deve interpretarli (in ultima istanza la Corte di giustizia)” e b) ha escluso che il principio di solidarietà energetica costituisca una applicazione del principio di leale cooperazione, ritenendo solo che il primo vada “letto congiuntamente” con il secondo.

The Author a) analyses the way in which the Court of First Instance, firstly, and the Court of Justice, secondly, with reference to an appeal made by Poland against a Commission’s decision on the energy sector, have taken position on the relationship between the general principle of solidarity and the principle of energy solidarity, b) highlights, to this respect, the reasons why the judgment of the Court, despite the appearance resulting from a short point in it, must be understood in the sense that the Commission’s decision was incompatible with the principle of energy solidarity.

In addition, he points out that, in its ruling, the Court a) concretely shared the opinion of the Advocate General in his Opinion on the case, i.e. that the legal effects of the fundamental or constitutional principles of the Union’s legal system are intended to be understood “by those who have to interpret them (the Court of Justice as last instance)” and b) excluded that the principle of energy solidarity constitutes an application of the principle of sincere cooperation, considering only that the former should be “read jointly” with the latter.

Keywords

General principle of solidarity – Principle of energy solidarity – Principle of sincere cooperation – Fundamental and constitutional principles – The interpretative function of the Court of Justice – Binding statements of the Court of Justice

 

SOMMARIO:

I. Le direttive stabilenti regole comuni per il mercato interno del gas naturale e lo spirito di solidarietà energetica di cui all’art. 194 TFUE - II. La decisione della Commissione del 28 ottobre 2016 e la sua impugnazione da parte della Polonia davanti al Tribunale UE - III. Il limitarsi del Tribunale al primo motivo del ricorso: a) il rapporto tra la Commissione e le Autorità Nazionali di Regolamentazione dell’Energia - IV. (segue) b) il preteso contrasto della decisione impugnata con l’art. 194 TFUE e con il principio di solidarietà - V. La sentenza del Tribunale e la sua impugnazione da parte della Germania - VI. Le osservazioni preliminari alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona - VII. (segue) la posizione assunta dall’avvocato generale Campos Sànchez-Bordona nelle sue conclusioni - VIII. La sentenza della Corte nel caso OPAL ed il rilievo ivi prestato al principio generale di solidarietà - IX. Gli effetti giuridici attribuiti dalla Corte al principio di solidarietà energetica - X. La posizione assunta dalla Corte sul rapporto tra il principio generale di solidarietà ed il principio di solidarietà energetica, da un lato, ed il principio di leale cooperazione, dall’altro - XI. Il modo in cui la Corte è pervenuta ad attribuire effetti giuridici al principio di solidarietà energetica - XII. Conclusioni - NOTE


I. Le direttive stabilenti regole comuni per il mercato interno del gas naturale e lo spirito di solidarietà energetica di cui all’art. 194 TFUE

Il mercato europeo del gas è stato aperto alla concorrenza ed organizzato sulla base di regole comuni dalla Direttiva 98/30/CE [1]. Questa è stata abrogata dalla Direttiva 2003/55/CE [2], a sua volta abrogata dalla Direttiva 2009/73/CE [3], tutte relative a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, contenenti, la prima, gli artt. 18 e 22, sostituiti nella seconda dagli artt. 32 e 36, identici ai primi. Ai sensi del primo articolo (18 divenuto 32) “gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema”. Il secondo (22 divenuto 36), dal canto suo, prevede deroghe agli obblighi di accesso dei terzi applicabili, a determinate condizioni e per un periodo limitato, a nuove infrastrutture del sistema del gas, vale a dire ad interconnettori, impianti di GNL e di stoccaggio, in relazione ad importanti investimenti effettuati in tali infrastrutture. La concessione di tali deroghe è subordinata ad alcune condizioni, tra cui quelle di cui alla lettera a) del par. 1 dell’art. 36, secondo cui l’investimento implicato da queste nuove infrastrutture deve aumentare la concorrenza e rinvigorire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il loro rilascio è di competenza delle autorità di regolamentazione nazionali [4]che, una volta ricevuta la relativa richiesta, devono adottare una decisione al riguardo e sono tenute a notificarla alla Commissione europea, la quale, entro due mesi dalla sua ricezione, può confermarla o adottare una decisione che impone alle autorità di regolamentazione di rettificarla o revocarla. Alle direttive di cui sopra [5]il Trattato di Lisbona ha aggiunto l’art. 194, paragrafo 1, TFUE secondo il quale la politica energetica dell’Unione mira, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza nell’approvvigionamento energetico.


II. La decisione della Commissione del 28 ottobre 2016 e la sua impugnazione da parte della Polonia davanti al Tribunale UE

Il gasdotto OPAL consiste nella sezione interrata ad ovest del gasdotto Nord Stream, è controllato principalmente da una società russa e da una società avente sede in Germania nella regione Renania Palatinato e trasporta il gas proveniente da giacimenti russi attraverso il Mar Baltico in Germania, attraversandola in direzione sud fino ad arrivare alla Repubblica ceca, dove si trova il suo punto di uscita. Il 12 aprile 2013, la OGT, la Gazprom OAO e la Gazprom Eksport LLC hanno chiesto alla Autorità di Regolamentazione tedesca (Bundesnetzagentur – BNetzA) di modificare una sua decisione del 2009 che, sulla base della Direttiva 2003/55/CE, con riferimento agli importanti investimenti effettuati per la realizzazione di detto gasdotto, aveva esentato OPAL, per un periodo di 22 anni, dal proprio obbligo di concedere accesso a terzi nel limite massimo della propria capacità di uscita a Brandov (che poteva essere prenotata da imprese facenti capo alla stessa OPAL aventi una posizione dominante nella Repubblica ceca). Ciò con il risultato pratico che il restante della capacità di OPAL è rimasto inutilizzato [6]. Con la loro richiesta le tre società di cui sopra domandavano alla Autorità di Regolamentazione tedesca, in ragione degli investimenti che erano stati fatti per aumentare la capacità transfrontaliera di trasporto di OPAL, di consentire a questa di mantenere l’esenzione per il 50 % della capacità di interconnessione che era stata accordata al gruppo OPAL nel 2009; ed avevano precisato che la capacità rimanente sarebbe stata assegnata tramite aste trasparenti e non discriminatorie e che OGT, Gazprom, Gazprom Export e le imprese affiliate avrebbero potuto parteciparvi per acquistare e utilizzare la capacità di interconnessione a parità di condizioni con i terzi. Queste richieste, salvi minori cambiamenti, sono state accolte e poi confermate con decisione del 28 ottobre 2016 dalla Commissione [7]. Conseguenza ne è che a) imprese diverse da Gazprom e Gazprom Export sono de facto escluse dall’accesso alla capacità di interconnessione di OPAL al punto di uscita di Brandov permettendo a Gazprom e Gazprom Export di consegnare alla Repubblica ceca quasi il doppio del volume di gas rispetto a quello consegnato con l’esenzione OPAL del 2009 [8] e b) il trasporto del gas russo verso l’Unione europea da [continua ..]


III. Il limitarsi del Tribunale al primo motivo del ricorso: a) il rapporto tra la Commissione e le Autorità Nazionali di Regolamentazione dell’Energia

a) il rapporto tra la Commissione e le Autorità Nazionali di Regolamentazione dell’Energia. – Con riferimento ai motivi del ricorso avanzati dalla Polonia il Tribunale si è limitato a pronunciarsi sulla violazione, lamentata da quel Paese, dell’art. 36, par. 1, lett. a) Direttiva 2009/73/CE, considerato nel suo combinato disposto con l’art. 194, par. 1, lett. b) TFUE nonché con il principio di solidarietà[10]. Non ha ritenuto necessario esprimersi sugli altri motivi in quanto la decisione impugnata è stata annullata sulla base del primo motivo. Con la prima parte del primo motivo del ricorso la Polonia ha richiamato la seconda condizione dell’art. 36, par. 1, lett. a) della Direttiva 2009/73/CE, secondo cui nuove importanti infrastrutture del sistema del gas possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni di accesso dei terzi a condizione che l’investimento relativo ad esse rafforzi “la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti”. Ad avviso della Polonia, la decisione della Commissione del 28 ottobre 2016 sarebbe stata illegittima in quanto avrebbe previsto una nuova deroga all’accesso dei terzi senza preoccuparsi che essa rispettasse la condizione richiesta per tale deroga. Il Tribunale non è stato dello stesso avviso perché la decisione impugnata non modificava la decisione iniziale. E ciò perché, come indicato al par. 1, è l’autorità nazionale di regolamentazione che statuisce sulla deroga di cui all’art. 36 della Direttiva 2009/73/CE. È in linea con ciò che la BNetzA ha adottato la decisione di deroga del 2009 e nel 2016 ha modificato le condizioni a cui la stessa BNetzA l’aveva subordinata concludendo un contratto di diritto pubblico con la OGT. Il Tribunale ha rilevato che, in entrambi i casi, la Commissione si è limitata ad esercitare il controllo conferitole dall’art. 22, par. 3, comma 3, della Direttiva 2003/55/CE e poi dall’art. 36, par. 9, della Direttiva 2009/73/CE, chiedendo alla BNetzA di apportare modifiche alle proprie decisioni. La decisione iniziale e la decisione impugnata costituivano, quindi, due decisioni indipendenti e ciascuna di esse si pronunciava su una misura prevista dalle autorità tedesche, vale a dire, da un lato, le decisioni della BNetzA del 25 [continua ..]


IV. (segue) b) il preteso contrasto della decisione impugnata con l’art. 194 TFUE e con il principio di solidarietà

(Segue). b) il preteso contrasto della decisione impugnata con l’art. 194 TFUE e con il principio di solidarietà. – Quanto al preteso contrasto della decisione impugnata con l’art. 194 TFUE, la Polonia aveva sostenuto che la decisione impugnata a) consentiva a Gazprom ed alle entità del gruppo Gazprom di reindirizzare attraverso le capacità del gasdotto Nord Stream nuovi volumi di gas sul mercato dell’Unione sfruttando pienamente le capacità di questo gasdotto, b) comprometteva lo sfruttamento delle capacità di fornitura dei gasdotti dei concorrenti dell’OPAL, Braterstwo e Yamal, dando luogo ad una riduzione o anche ad un’interruzione completa del trasporto di gas da parte loro, c) incideva negativamente sulla sicurezza energetica del proprio territorio, d) ledeva il principio generale di solidarietà tra gli Stati membri e tra l’Unione e quegli Stati ed e) contraddiceva lo spirito di solidarietà che, ai sensi dell’art. 194 TFUE, deve informare ogni decisione presa in materia di energia. La Polonia aveva aggiunto che il gasdotto Nord Stream avrebbe aumentato l’influenza strategica della Russia nell’UE, in particolare nell’Europa centrale ed orientale, poiché esso avrebbe permesso di interrompere la fornitura di gas attraverso l’Ucraina senza compromettere la fornitura di gas all’Europa occidentale. La Commissione contestava tali argomenti affermando che il principio di solidarietà tra Stati membri, di cui all’art. 194, par. 1, TFUE, è espressione, non di un principio generale, ma di un principio, affermato specificamente con riferimento al settore energetico, diretto all’amministrazione che applica le norme e riguarda solo le situazioni urgenti di crisi di approvvigionamento o di funzionamento del mercato interno del gas. Essa sosteneva che il funzionamento normale di tale mercato è regolato soltanto dai principi stabiliti dalla Direttiva 2009/73/CE, nulla a questa essendo aggiunto in senso precettivo dal­l’articolo del TFUE invocato dalla Polonia. La Commissione aggiungeva che si poteva considerare che il criterio di rinvigorire la sicurezza dell’approv­vi­gionamento di gas, stabilito dall’art. 36, par. 1 della direttiva, che era stato ritenuto soddisfatto nella decisione impugnata dalla Polonia, avesse tenuto conto anche dell’esigenza del rispetto del [continua ..]


V. La sentenza del Tribunale e la sua impugnazione da parte della Germania

Impugnando, il 20 novembre 2019 [24], la sentenza del Tribunale, gli avvocati della Germania non hanno in alcun modo menzionato il riferimento fatto dal Tribunale al principio generale di solidarietà. Si sono solo riferiti al principio di solidarietà energetica ed hanno affermato che esso – non costituisce un criterio giuridico da cui conseguano obblighi di agire per gli organi esecutivi, – è, quale principio generale direttivo, soltanto un concetto di carattere politico, – data la sua astrattezza ed indeterminatezza non è azionabile, – trova applicazione esclusivamente in casi eccezionali e soltanto al ricorrere di rigorosi presupposti e – non va preso in considerazione in occasione di ogni decisione della Commissione. Quegli avvocati si sono, evidentemente, limitati a questi argomenti a) in ragione della circostanza che la Corte di giustizia non ha, sin qui, mai riconosciuto al principio in questione il carattere attribuitogli dal Tribunale nella sua pronuncia e b) nella convinzione che la posizione della Corte al riguardo è talmente consolidata da non poter mutare in ragione di tale pronuncia del Tribunale. Ora, mentre quanto indicato sub a) è vero, la convinzione prospettata sub b) non ha fondamento. Non ha fondamento, innanzitutto, perché, se è legata ad una più precisa idea che la Corte non possa mutare la sua giurisprudenza in ragione di una pronuncia di un organo giurisdizionale ad essa inferiore, trascura la considerazione reciproca esistente tra le due giurisdizioni dovuta anche al fatto che molti dei membri dell’una provengono dall’altra. In secondo luogo, e soprattutto, tale convinzione non tiene conto del fatto che un atteggiamento al riguardo da parte della Corte di giustizia si è determinato in un caso, il caso Pringle [25], relativo alla legittimità dell’istituzione del MES rispetto alle disposizioni del Titolo VIII del TFUE concernente la politica economica e monetaria, in cui essa ha respinto l’invocazione del principio di solidarietà avanzata dall’avvocato generale Juliane Kokott per limitare l’ap­plicazione della clausola del no bail out di cui all’art. 125 TFUE, ma lo ha fatto in relazione al Titolo VIII del TFUE che è ben diverso dal Titolo XXI dello stesso TFUE, relativo all’energia [26]. Nell’applicare in Pringle le disposizioni del [continua ..]


VI. Le osservazioni preliminari alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona

In un ampio saggio, recentemente pubblicato [27], a differenza di quanto sostenuto nel ricorso presentato dalla Germania per impugnare la sentenza del Tribunale, si afferma che la sentenza OPAL del Tribunale ha dato luogo ad un passaggio estremamente rilevante nel percorso evolutivo della solidarietà interstatale. Ciò, innanzitutto, perché avrebbe consacrato la solidarietà come a) un principio generale dell’Unione in sintonia con quanto autorevolmente sostenuto nello stesso senso da una parte della dottrina [28], b) atta a produrre effetti giuridici vincolanti e c) idonea a costituire fonte di diritti ed obblighi sia per l’Unione sia per gli Stati membri senza che sia necessario invocarla in combinato disposto con altre previsioni di diritto dell’Unione. Inoltre, secon­do l’autore di quel saggio, confermerebbe la rilevanza di quel principio nel­l’ordinamento comunitario nel suo complesso risultando, per la sua inerenza al sistema e per la sua natura costituzionale, “suscettibile di trovare applicazione, in modo trasversale, con riguardo a tutte le politiche del­l’Unio­ne” [29]. Presentando le sue conclusioni alla Corte di giustizia, nel quadro della procedura di impugnazione di tale sentenza promossa dalla Germania [30], l’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona non è stato dello stesso avviso [31]. Egli ha seguito una strada più articolata che ha preso grado da alcune osservazioni preliminari sul modo in cui si fa riferimento alla solidarietà nel diritto dell’Unione e sul suo riflesso sulle norme concernenti la politica energetica. Queste osservazioni sono partite da un’analisi del diritto primario dell’Unione che l’hanno condotto a rilevare che a) la solidarietà vi compare con un rango che potrebbe essere qualificato materialmente costituzionale e b) la questione fondamentale è se essa rivesta il rango di principio giuridico [32], cioè sia idonea a creare diritti ed obblighi. Procedendo ad una analisi sommaria della giurisprudenza, l’Avvocato generale ha messo in evidenza che la Corte di giustizia ha, innanzitutto, qualificato la solidarietà come un principio fondamentale dell’ordinamento europeo, al punto che, già nella pronuncia Commissione c. Francia del 1969 [33], aveva statuito che “la solidarietà [continua ..]


VII. (segue) la posizione assunta dall’avvocato generale Campos Sànchez-Bordona nelle sue conclusioni

(Segue) Riferendosi, al termine delle sue osservazioni preliminari, al problema concreto di suggerire alla Corte di decidere se, con riferimento specifico ai mercati energetici, si dovesse stabilire che il principio generale di solidarietà ha un’idoneità concreta a produrre effetti giuridici, l’avvocato generale, ha ripreso l’idea secondo cui l’interpretazione della Corte di giustizia deve avvenire prestando attenzione a tutte le circostanze del caso concreto e realizzando il naturale protagonismo della sua qualità di interprete di ultima istanza. Ha indicato che essa potrà tenere conto dell’art. 194 TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona, come base giuridica per lo sviluppo delle competenze dell’Unione in materia di energia [45], di una serie di norme di diritto derivato [46] e del fatto che anche la Commissione ha riconosciuto che “il controllo di legittimità delle sue decisioni può essere effettuato alla luce del principio di solidarietà energetica” [47]. Ha suggerito come la Corte potrà rilevare che il principio di solidarietà energetica abbia “acquisito un ruolo di primo piano” [48] sentito, nell’ordinamento dell’Unione, con sempre più forte intensità e “fondamentale” affinché in questa “la politica energetica del­l’U­nione possa raggiungere i suoi obiettivi” [49]. Da quanto sopra l’avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona ha dedotto l’impossibilità di condividere la tesi della Germania secondo cui il principio di solidarietà energetica sarebbe troppo astratto. Ha, al contrario, ritenuto che esso può, a differenza delle semplici regole, produrre effetti giuridici, non solo quando si rifletta in una norma di diritto derivato, ma eventualmente anche in assenza di questa, nel controllo giurisdizionale delle decisioni adottate nell’ambito materiale con riferimento al quale è stato inserito nel TFUE. Ha scolpitamente affermato che il principio di solidarietà energetica può produrre effetti giuridici “a) come criterio di interpretazione delle norme di diritto derivato adottate nell’esercizio delle competenze del­l’Unione in materia di energia, b) come elemento per colmare le lacune riscontrate in queste stesse norme e c) come parametro per il [continua ..]


VIII. La sentenza della Corte nel caso OPAL ed il rilievo ivi prestato al principio generale di solidarietà

Nel pronunciarsi il 15 luglio 2021 la Corte di giustizia, pur evidenziando che l’oggetto principale su cui doveva esprimersi era costituito dall’interpretazione dell’art. 194 TFUE, al punto 49 a) ha richiamato che “il Tribunale ha statuito, al punto 70 della sentenza impugnata, che il principio di solidarietà comporta dei diritti e degli obblighi sia per l’Unione che per gli Stati membri” e b) ha affermato che esso l’ha fatto “giustamente”, “tenendo presente che sull’Unione grava un obbligo di solidarietà nei confronti degli Stati membri e che questi ultimi hanno un obbligo di solidarietà tra di essi e nei confronti dell’interesse comune dell’Unione e delle politiche condotte da quest’ultima” [54]. L’approvazione da parte della Corte dell’affermazione contenuta nel punto 70 della sentenza del Tribunale costituisce un atteggiamento ben diverso da quello che essa aveva assunto nella pronuncia del 2 aprile 2020: in questa aveva fatto riferimento al principio di solidarietà in un contesto in cui aveva accertato concretamente e definitivamente la legittimità di atti del Consiglio senza avvertire la necessità di ulteriori approfondimenti. L’affermazione di passaggio contenuta nella sentenza del 15 luglio 2021 non è di poco conto; non è escluso, infatti, che, nonostante sia del tutto nuova [55], essa possa essere in futuro invocata quale importante motivo di valorizzazione del principio generale di solidarietà, come, peraltro, già accaduto nel contesto del caso Alexios Anagnostakis c. Commissione europea che ha portato alla sentenza della Corte del 12 settembre 2017 [56] confermativa di una precedente pronuncia del Tribunale [57] (caso in cui il ricorrente, sia pur senza successo, aveva invocato detto principio, chiedendo l’annullamento di una decisione della Commissione di rigetto di una sua domanda di registrazione di un’iniziativa legislativa dei cittadini, volgente ad ottenere l’introduzione nell’ordinamento del­l’Unione di un meccanismo di carattere generale e permanente atto a consentire che uno Stato in difficoltà possa non rimborsare in tutto o in parte il proprio debito pubblico). Essa però è relativizzata dal fatto che costituisce approvazione di un atteggiamento del Tribunale che, come già [continua ..]


IX. Gli effetti giuridici attribuiti dalla Corte al principio di solidarietà energetica

Aldilà di quanto rilevato nel precedente paragrafo, almeno in due punti la Corte si è espressa in modo non dissimile da quanto fatto dal suo avvocato generale. Ha, innanzitutto, affermato che lo spirito di solidarietà menzionato all’art. 194, par. 1, TFUE deve guidare qualsiasi azione del­l’Unione nel settore della politica energetica e cioè nell’adottare tutti gli atti che la disciplinano. Ha, di conseguenza, ritenuto che il principio di solidarietà energetica deve essere preso in considerazione dalle istituzioni del­l’U­nio­ne nonché dagli Stati membri al fine di provvedere a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dell’Unione, il che implica non soltanto far fronte a situazioni di emergenza allorché queste si verifichino, ma anche adottare misure volte a prevenire le situazioni di crisi. A fronte di una argomentazione della Germania secondo cui una siffatta applicazione del principio in questione equivarrebbe ad imporre all’Unione ed agli Stati membri “una lealtà incondizionata” ostacolante qualsiasi decisione, ha richiamato il punto 77 della sentenza impugnata. La Corte, ha, infatti, rilevato quanto correttamente affermato dal Tribunale, secondo cui l’applicazione del principio di solidarietà energetica non significa che la politica dell’Unione in materia di energia non debba in alcun caso avere un impatto negativo sugli interessi particolari di uno Stato membro in tale settore. Ciò perché le istituzioni del­l’Unione e gli Stati membri, appunto a titolo preventivo, sono tenuti a prendere in considerazione, nella attuazione di tale politica, tanto gli interessi dell’Unione quanto quelli dei diversi Stati membri potenzialmente riguardati, ed a procedere ad un bilanciamento tra tali interessi in caso di conflitti [60]. Peraltro, al punto 73, il Tribunale ha precisato che “l’U­nio­ne e gli Stati membri devono cercare, nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze a titolo di tale politica, di evitare di adottare misure atte ad incidere sugli interessi dell’Unione e degli altri Stati membri, per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, della sua sostenibilità economica e politica e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento o dell’ap­provvigionamento, al fine di assumersi la loro [continua ..]


X. La posizione assunta dalla Corte sul rapporto tra il principio generale di solidarietà ed il principio di solidarietà energetica, da un lato, ed il principio di leale cooperazione, dall’altro

Quanto al rapporto tra il principio generale di solidarietà e quello di solidarietà energetica, da un lato, e quello di leale cooperazione, dall’altro, un importante studio recente [65] vi ha fatto riferimento prestando specifica attenzione al modo in cui, nella sua pronuncia OPAL, il Tribunale ha considerato che esso si concreti. In quello studio sono state richiamate, in primo luogo, una serie di norme di diritto primario e di diritto derivato dell’UE esprimenti l’esigenza di un perseguimento di solidarietà tra Stati membri e, dall’altro, la pronuncia della Corte di giustizia del 18 marzo 1980 [66] facente applicazione dell’art. 58 del Trattato CECA. Tra dette norme di diritto primario, lo studio ha fatto riferimento a) all’art. 122 TFUE che consente al Consiglio di decidere, “in uno spirito di solidarietà tra Stati membri”, misure adeguate in caso di difficoltà gravi derivanti dall’approvvigionamento di determinati prodotti, a partire da quelli del settore energetico, b) all’art. 67 TFUE, secondo il quale l’Unione deve sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne che sia “fondata sulla solidarietà tra Stati membri”, c) all’art. 80 TFUE, secondo cui l’azione dell’Unione in tale materia è governata dal “principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario”, d) all’art. 222 TFUE, che impone tanto all’Unione quanto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per fornire assistenza a quelli tra detti Stati che siano vittime di attacchi terroristici o affetti da disastri naturali causati dall’uomo, qualora ne facciano espressa richiesta ed e) al Regolamento UE 2020/461 [67], prevedente assistenza ai Paesi colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica. Lo stesso studio associa, poi, a queste norme la sentenza del 18 marzo 1980 in quanto in essa la Corte ha precisato che la politica anticrisi nel settore siderurgico “si impernia sul principio fondamentale della solidarietà tra le varie imprese” [68]. Quel medesimo studio considera che detta serie di norme e detta pronuncia si differenzino a) da norme del Trattato UE, quale l’art. 24, par. 3, TUE (rinforzato dall’art. 31, par. 2, dello [continua ..]


XI. Il modo in cui la Corte è pervenuta ad attribuire effetti giuridici al principio di solidarietà energetica

Quanto al ruolo esercitato dalla Corte nell’attribuzione di rilievo al principio di solidarietà energetica come principio giuridico, la Corte si è apparentemente differenziata dal modo in cui l’Avvocato generale l’aveva ritenuto idoneo a dare luogo a diritti ed obblighi nei rapporti tra Stati membri, nei rapporti tra questi e l’Unione e nei confronti dei soggetti dell’ordina­men­to giuridico comunitario. L’avvocato generale era giunto ad attribuire al principio di solidarietà energetica effetti giuridici nel modo già indicato ai paragrafi 7 ed 8, evidenziando il ruolo centrale da esercitarsi, al riguardo, da parte dei giudici e, in particolare, dalla Corte di giustizia. Quest’ultima, per parte sua, prendendo posizione sul punto è partita dalla considerazione che il principio di solidarietà è sotteso all’intero sistema giuridico dell’Unione [72] ed ha proseguito, nell’ambito del controllo di legittimità degli atti della Commissione oggetto del caso, facendo riferimento al modo in cui, nella sentenza del 2 aprile 2020, essa aveva fatto applicazione di quel principio, come menzionato al­l’art. 80 TFUE (arrivando così a constatare, come visto, che la Commissione aveva legittimamente proceduto ad accertare la violazione da parte di alcuni Stati degli obblighi loro scaturenti dal diritto dell’Unione). Ne ha desunto che a) “nulla permette di ritenere che il principio di solidarietà enunciato al­l’art. 194, par. 1, TFUE non possa, come tale, produrre effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione” quando tale principio è sotteso alla totalità degli obiettivi della politica dell’Unione in materia di energia raggruppandoli e dando loro una coerenza [73] e b) che “gli atti adottati dalle istituzioni del­l’Unione, anche quelli della Commissione a titolo di detta politica” [74], devono essere interpretati e la loro legittimità deve essere valutata alla luce del principio di solidarietà energetica. Non può sfuggire come l’affermazione sub b), che costituisce la conclusione del ragionamento della Corte, non fosse imposta da una disposizione quale l’art. 80 TFUE da essa presa in considerazione nella sentenza adottata il 2 aprile 2020 [75] e non discendesse [continua ..]


XII. Conclusioni

Il risultato a cui la Corte, tenendo implicitamente conto degli elementi evidenziati dall’avvocato generale (art. 194 TFUE incluso [77]), è pervenuta è rilevante anche se non quanto quello a cui sarebbe giunta ove avesse fatto suo l’intendimento degli effetti del principio generale di solidarietà interstatale da alcuni erroneamente attribuito alla sentenza del Tribunale. Non è escluso che quel risultato, aldilà dell’incidenza che è destinato ad avere nel quadro della gestione della politica energetica, come ipotizzato da un autore in un commento alle conclusioni  che hanno preceduto la sentenza in questione, possa indirettamente incoraggiare l’attribuzione di effetti giuridici alla solidarietà anche in relazione ad altri settori (con eccezione dei casi in cui a questa sia fatto riferimento sul piano puramente politico) per la gestione dei quali i trattati facciano di essa menzione [78]. E, come sostenuto da un altro autore [79] sempre con riferimento a settori diversi da quello energetico, potrà comunque essere inteso come manifestazione di una tendenza ad un cambiamento suscettibile di indurre a ritenere che a) nella sostanza sia mutato il principio ispiratore del trattato, b) il principio cardine della materia economica non consista più nel mero divieto di aiuti finanziari agli Stati membri e c) sia ora ammessa, anche in campo economico, una forma di solidarietà. Ad un rafforzamento di tale tendenza potrà certamente contribuire la valorizzazione del principio di solidarietà scaturita dalla percezione dell’ac­cre­sciuta importanza della dimensione simmetrica che il principio ha acquisito a seguito della pandemia da Covid-19 e dalla centralità data alla sua dimensione intergenerazionale dal Next Generation EU [80].


NOTE