Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/12/2015 - Misure di contrasto all’emergenza Xylella. Rinvio pregiudiziale del TAR Lazio alla Corte di giustizia sulla validità della decisione della Commissione

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Il 16 dicembre 2015 il TAR Lazio, decidendo sui ricorsi dei proprietari di uliveti del Salento contro l'abbattimento dei loro ulivi per contrastare la c.d. malattia degli ulivi (imputata alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa), ha disposto la rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi dell’art. 105 del Regolamento di procedura, di una serie di questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva 2000/29/CEE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e alla validità della decisione di esecuzione della stessa 2015/789/UE del 18 maggio 2015, con la quale la Commissione ha imposto all’Italia “misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa”. Ambedue gli atti sono infatti all’origine dei provvedimenti italiani oggetto dei ricorsi al TAR.

Alla Corte è stato in particolare richiesto di valutare se i principi di "adeguatezza e proporzionalità ostino all'applicazione della decisione di esecuzione" che sarebbe secondo i giudici italiani "lacunosa nella motivazione non contenendo una qualsivoglia indicazione in ordine all'avvenuta valutazione, da parte della Commissione, della necessaria proporzione tra gli interventi imposti [e in particolare l’abbattimento degli ulivi] e l'impatto ambientale, paesaggistico, economico-sociale e culturale che tali interventi avrebbero comportano nel territorio".

A seguito di questo rinvio pregiudiziale il procedimento dinanzi al TAR è stato sospeso, lasciando quindi in vigore l'ordinanza di sospensione dei tagli emessa in fase cautelare per gli ulivi sani che si trovano nel raggio di 100 metri rispetto a quelli infetti.

Al riguardo va peraltro segnalato che la questione è oggetto anche di un procedimento penale nei confronti del Commissario straordinario di governo all’emergenza e di alcuni funzionari e studiosi coinvolti nell’adozione dei provvedimenti di attuazione della decisione 2015/789 della Commissione prima citata; e nell’ambito di questo procedimento, il 18 dicembre 2015 la Procura della Repubblica di Lecce ha decretato, al fine di bloccare il loro abbattimento, il sequestro preventivo d’urgenza “di tutte le piante di ulivo interessate dalle operazioni di rimozione”, decreto convalidato il 28 dicembre successivo dal GIP competente.