Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/06/2016 - Ancora Taricco in una recente sentenza della Cassazione

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Con una sentenza del 7 giugno 2016, depositata il 24 ottobre, la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabili a ipotesi di frode fiscale che hanno comportato un’evasione dell’IVA per importi inferiori a 100 mila euro, e a circa 126 mila euro per annualità, i principi fissati dalla Corte di giustizia nella sua sentenza dell’8 settembre 2015, causa C-105/14, ormai universalmente nota come sentenza Taricco.

Nella specie la Suprema Corte ha affermato, vincolando il giudice a considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, che:

- nel concetto di “frode grave”, suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’U.E. devono ritenersi incluse tutte le fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000, dirette all’evasione dell’IVA;

- il superamento dell’importo di € 50.000 di cui all’art. 2, par. 1, della Convenzione PIF non può essere ritenuto di per sé sufficiente a connotare la gravità della frode, dovendosi invece fare riferimento al complesso dei criteri contenuti nel primo comma dell’art. 133 cod. pen.

Con riferimento alla verifica dell'ineffettività delle sanzioni previste “in un numero considerevole di casi di frode grave”, rimessa dalla Corte di giustizia al giudice nazionale, la Corte di cassazione fornisce un'interpretazione molto particolare affermando che un tale accertamento, “ove si considerasse in astratto, ovvero con riferimento all'integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane, (...) implicherebbe una prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valutativi del giudice”. Per questa ragione, ad avviso della Corte, il requisito del “numero considerevole di casi di frode grave” non può che “intendersi, in concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di rilevantissima gravità. Nell'applicare tale requisito nel caso concreto, il giudice dovrà, dunque, considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi”.