Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

30/04/2021 - La Corte costituzionale applica la giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto al silenzio di fronte alla CONSOB

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Facendo seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 2021 (C-481/19, DB c. CONSOB) in risposta a un suo rinvio pregiudiziale (Corte cost., ordinanza n. 117 del 6 marzo 2019), volto a sapere se, ai sensi del diritto dell’Unione, l’obbligo di sanzionare la mancata collaborazione con le autorità di vigilanza sui mercati finanziari previsto dall’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato valga anche nei confronti di chi è già sospettato di aver commesso un illecito e se, in questi casi, un simile obbligo sia compatibile con il “diritto al silenzio” riconosciuto dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte costituzionale (sentenza n. 84 del 30 aprile 2021) ha concluso, in sintonia con la risposta avuta dalla Corte di giustizia, che dal diritto al silenzio discende l’impossibilità di punire una persona fisica che si sia rifiutata di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB, dalle quali sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo o addirittura penale. La Corte ha tuttavia precisato che il diritto al silenzio non giustifica comportamenti ostruzionistici fonte di indebiti ritardi allo svolgimento dell’attività di vigilanza, come il rifiuto di presentarsi a un’audizione, ovvero manovre dilatorie finalizzate a rinviare lo svolgimento dell’audizione stessa, o ancora l’omessa consegna di dati, documenti, registrazioni preesistenti alla richiesta dell’autorità.