Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/06/2020 - Sul diritto o meno del lavoratore alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la sua reintegrazione nel posto di lavoro

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In una sentenza del 25 giugno 2020 nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, QH e CV, pronunciata su rinvio pregiudiziale ripettivamente del Rayonen sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria) e della Corte di cassazione italiana, la Corte di giustizia ha precisato che l’art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. Ad avviso della Corte, inoltre, il par. 2 di quello stesso articolo osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un’indennità pecuniaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.