Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
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Sul diritto del lavoratore a godere delle ferie maturate tra il momento dell´ingiustificato licenziamento e quello della reintegra nelle proprie mansioni (di Maurizio Orlandi, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Roma “La Sapienza”)


La nota commenta favorevolmente un’innovativa sentenza della Corte di giustizia in materia di diritto alle ferie retribuite, garantito dall’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e dall’art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale diritto, secondo la sentenza commentata, matura non solamente durante i periodi di lavoro effettivamente prestati, ma anche durante quelli intercorrenti tra un illecito licenziamento e la riassunzione conseguente a decisione giudiziale. In tali circostanze l’assenza del dipendente dal posto di lavoro si connota come ‘imprevedibile’ ed ‘indipendente dalla sua volontà’.

Essendo il datore di lavoro responsabile del licenziamento, sarà tenuto a sopportare i costi per le ferie non godute dal lavoratore durante tutto il tempo considerato. Ove nel frattempo sia divenuta impossibile la riassunzione del lavoratore, la Corte ha correttamente stabilito che a questi spetta un indennizzo.

The note comments favorably on an innovative ruling of the Court of Justice about the right to paid annual leave, which is guaranteed by art. 7, par. 2, of Directive 2003/88/EC, and by art. 31, par. 2 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

This right, according to the commented judgment, accrues not only during the periods actually worked, but also during those between an unlawful dismissal and the reinstatement resulting from a judicial decision. In these circumstances, the absence of the employee from the workplace is characterized as ‘unpredictable’ and ‘independent of his will’.

Being the employer responsible for the dismissal, he will be required to bear the costs for the holidays not enjoyed by the worker during the whole time considered. If in the meantime it has become impossible to reinstate the worker, the Court has correctly established that he is entitled to compensation.

SOMMARIO:

I. termini della questione - II. La rilevanza del diritto alle ferie nel sistema europeo - III. La finalità del diritto alle ferie ed il suo collegamento con i periodi di lavoro effettivamente svolti - IV. Le eccezioni al principio - V. L’estensione del periodo da conteggiare - VI. Il diritto alla retribuzione per il periodo di ferie - NOTE


I. termini della questione

Con la sentenza del 25 giugno 2020, in cause riunite C-762/18 e C-37/19, Q.H. e C.V., la Corte di giustizia ha affrontato e risolto due questioni concernenti il diritto alle ferie annuali dei lavoratori, così come sancito nell’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE [1] e nell’art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [2], sviluppando in maniera significativa l’ambito di applicazione della propria giurisprudenza in materia di periodi da conteggiare al fine di maturare il richiamato diritto. Le domande di rinvio erano state sollevate rispettivamente dalla Rayonen sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo) e dalla Suprema Corte di Cassazione italiana, per fattispecie sostanzialmente simili. In particolare, nel rinvio relativo alla causa C-762/18, Q.H., la Corte di giustizia era chiamata a giudicare su una richiesta di risarcimento dei danni avanzata da Q.H. nei confronti della Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (Corte suprema di Cassazione della Repubblica di Bulgaria) [3]. Quest’ultima, secondo i ricorrenti, aveva sviluppato una giurisprudenza contraria al diritto dell’Unione europea, la quale negava il diritto al conteggio dei periodi di ferie maturati nei mesi intercorrenti tra un ingiusto licenziamento ed il reintegro nelle normali mansioni lavorative. In particolare, tale giurisprudenza, che era stata applicata all’illecito licenziamento di Q.H., le negava sia il diritto ad usufruire delle ferie maturate in quel periodo, sia il diritto alla retribuzione delle stesse, causandole quindi un preciso danno di cui chiedeva il risarcimento facendo valere la responsabilità del giudice per violazione del diritto UE [4]. In presenza di una giurisprudenza nazionale che poteva risultare in contrasto con il diritto dell’Unione, il giudice remittente ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se, effettivamente, nel periodo di tempo intercorrente tra l’ingiusto licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, maturasse il diritto alle ferie. Per quanto concerne invece la causa C-37/19, C.V. la Corte di Cassazione, doveva decidere su una richiesta di pagamento per le ferie maturate durante i periodi di illeciti licenziamenti avanzata da C.V., una dipendente della Iccrea Banca SpA ingiustamente licenziata, reintegrata nel proprio posto di lavoro a seguito di una ordinanza del Tribunale di Roma, nuovamente licenziata in [continua ..]


II. La rilevanza del diritto alle ferie nel sistema europeo

Nella pronuncia in commento la Corte di giustizia, dopo aver liquidato alcune questioni sulla sua presunta incompetenza a rispondere alle domande pregiudiziali che le erano state sottoposte, ha ricordato che, secondo la propria consolidata giurisprudenza, il diritto «alle ferie annuali retribuite dev’essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’U­nione, la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 stessa» [9]. Vi è da aggiungere che tale diritto, essendo espressamente sancito all’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [10], la quale, come è ben noto, a norma dell’art. 6, par. 1 del TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati [11], oltre ad essere qualificabile come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione [12], va qualificato come un vero e proprio diritto fondamentale del lavoratore europeo [13]. È da considerare come il diritto alle ferie è sancito anche nella Costituzione italiana [14] ed in molteplici atti di diritto europeo ed internazionale [15]. Sempre sul piano generale va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto alle ferie: scaturisce direttamente dalla direttiva, il che esclude che la sua costituzione possa risultare condizionata dalle norme di applicazione nazionale [16]; non è interpretabile in modo restrittivo [17]; è integrabile ma non derogabile mediante la disposizione di un contratto collettivo di lavoro [18]; non si può estinguere allo scadere di un periodo di riferimento e/o di riporto fissato dal diritto nazionale [19]; non può essere letto a scapito dei diritti che il lavoratore trae dalla norma europea [20].


III. La finalità del diritto alle ferie ed il suo collegamento con i periodi di lavoro effettivamente svolti

Per rispondere in maniera coerente e completa alle questioni che davanti a sé erano state sollevate nelle cause in commento, la Corte di giustizia ha ricordato che la specifica funzione del diritto alle ferie annuali è duplice: da un lato serve al lavoratore per riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti svolti in forza del suo contratto di lavoro; dall’altro, ha la funzione di consentire allo stesso di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione [21]. Vi è da aggiungere che: «tale diritto fondamentale include anche un diritto ad ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali ‘retribuite’, il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro» [22]. In effetti, nella pregressa giurisprudenza, la Corte di giustizia aveva chiarito che, al fine di assolvere alla propria funzione, le ferie annuali devono essere regolarmente retribuite in quanto «l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto» [23]. I pagamenti da percepire durante il periodo di ferie sono infatti considerati essenziali per evitare che le esigenze della vita quotidiana spingano i lavoratori che si trovino privi della loro primaria fonte di sostentamento, a rinunciare alle proprie ferie [24], o a cercarsi, per quel periodo, un’altra attività lavorativa che gli permetta di sopravvivere. Resta il fatto che, nella giurisprudenza della Corte, il diritto alle ferie non è stato costruito come un diritto assoluto, ma è stato strettamente legato al­l’attività lavorativa effettivamente svolta. Come confermato nel caso di specie, la finalità di tale diritto è quella di consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione, finalità che lo distingue dagli altri tipi di congedo aventi scopi differenti. Esso «si fonda sulla premessa che il lavoratore ha effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento. Infatti, l’obiettivo di consentire al lavoratore di riposarsi presuppone che tale lavoratore abbia svolto un’attività che, per assicurare la protezione della sua [continua ..]


IV. Le eccezioni al principio

Resta il fatto che, nel principio così chiaramente definito, la stessa Corte di giustizia, già in passato, aveva aperto una breccia. In effetti gli avvocati delle parti attrici davanti alle giurisdizioni nazionali, nonché gli avvocati generali della Corte di giustizia Paolo Mengozzi (in un caso risalente) e Gerard Hogan (nel caso di specie), avevano messo in luce come la Corte, in alcune circostanze particolari, «sembra avere abbandonato il nesso che si presumeva consustanziale tra la prestazione di lavoro effettivo, da un lato, e il diritto alle ferie annuali retribuite, dall’altro» [27]. Si poteva quindi ritenere che il principio generale che collega la maturazione del diritto alle ferie annuali all’effettiva prestazione di un’attività lavorativa, deve conoscere delle eccezioni, eccezioni che, secondo l’Avvocato generale Gerard Hogan, «corrispondono a stati fisici o psichici patiti» dal lavoratore [28]. In particolare, nella giurisprudenza della Corte, era stato chiarito che i periodi in cui una lavoratrice è in congedo di maternità [29] o un lavoratore/lavoratrice è in congedo per malattia debitamente prescritto [30], vanno conteggiati al fine della maturazione del proprio diritto alle ferie. In effetti, in diverse pronunce, i giudici di Lussemburgo avevano chiarito che la direttiva «non pone alcuna distinzione tra i lavoratori assenti dal lavoro a titolo di congedo per malattia, sia esso di durata breve oppure indeterminata, durante il periodo di riferimento, e quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo» [31]. Tale giurisprudenza era stata peraltro sviluppata in maniera tale da risultare circoscritta alle specifiche situazioni d’assenza del lavoratore per motivi di maternità o malattia, mentre altre pronunce avevano chiarito che non rientravano nel suo ambito d’applicazione situazioni simili, quali quelle in cui il lavoratore non aveva prestato la propria opera in ragione di un congedo parentale [32], di una disoccupazione parziale [33], o di un lavoratore che, sulla base di un piano sociale, prestava la propria opera a tempo ridotto [34]. Ipotesi che erano di fatto collegabili ad un’astensione dal lavoro liberamente scelta o pianificata dal lavoratore stesso. Si trattava dunque di stabilire se un lavoratore che non aveva potuto prestare la propria [continua ..]


V. L’estensione del periodo da conteggiare

Restava da stabilire se la normativa nazionale, che comunque circoscriveva il periodo di tempo da prendere in considerazione ai fini della maturazione del diritto alle ferie durante i tempi in cui perdurava l’ingiusto licenziamento, fosse compatibile con il diritto UE. In effetti, nel contesto della maturazione del diritto alle ferie durante il periodo di malattia (il quale non è certamente imputabile al datore di lavoro) la Corte aveva ritenuto che, in conformità con l’art. 7 della direttiva, il diritto alle ferie maturate poteva essere circoscritto dalla normativa interna degli Stati membri ad un periodo di 15 mesi, quindi un periodo nettamente inferiore a quello per il quale H.Q. aveva richiesto l’indennizzo (4 anni e 6 mesi). Nella pregressa giurisprudenza, la Corte aveva ritenuto circoscrivibile il periodo da conteggiare in quanto, nelle circostanze esaminate, il diritto del lavoratore ad usufruire di un periodo di riposo e svago, in conformità con il disposto dell’art. 7 della direttiva 2003/88, doveva essere contemperato con i diritti del datore di lavoro, il quale era chiamato a sostenere il rischio, considerato sproporzionato ed eccessivo, di dover retribuire le ferie di un lavoratore malato per un periodo di tempo indefinito, o particolarmente lungo, che poteva avere anche serie ripercussioni sull’organizzazione del lavoro [42]. Tale rischio che il datore di lavoro correva era peraltro indipendente dal proprio comportamento e sostanzialmente imprevedibile. Nel rispondere alla questione sollevata nel caso di Q.H, i giudici di Lussemburgo hanno invece evidenziato come la situazione che si poneva davanti a loro nel caso di specie fosse profondamente diversa da quella analizzata nella precedente giurisprudenza: in effetti, se il licenziamento è stato illegittimo la sua responsabilità deve ricadere interamente sul datore di lavoro [43]. La Corte, in analogia con quanto aveva accertato in situazioni in cui il datore di lavoro aveva impedito al suo dipendente di prendere le ferie [44], ha ritenuto che, nel caso di un illecito licenziamento del lavoratore, «una protezione degli interessi del datore di lavoro non sembra strettamente necessaria e, di conseguenza, non risulta tale da giustificare una deroga al diritto alle ferie annuali retribuite del lavoratore» [45]. Ne deriva che il datore di lavoro, sul quale secondo la giurisprudenza incombe [continua ..]


VI. Il diritto alla retribuzione per il periodo di ferie

Restava infine da chiarire la questione, sollevata specificatamente dalla Suprema Corte di Cassazione italiana, se i diritti alle ferie retribuite sorti durante il periodo di illecito licenziamento si estinguono quando non sia stato possibile farli valere prima della definitiva cessazione del rapporto di lavoro. In effetti è intuitivo che, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia definitivamente cessato prima che il lavoratore abbia potuto far valere il proprio diritto ad usufruire del periodo di ferie retribuite, il diritto al riposo vero e proprio perde di significato. Resta il fatto che, secondo la consolidata impostazione della Corte di giustizia, il diritto alle ferie in realtà si articola in due aspetti che sono distinti ma sostanzialmente inscindibili [50]: il diritto ad usufruire delle ferie annuali per riposarsi fisicamente e mentalmente per l’attività prestata; il diritto a percepire il pagamento per il periodo di ferie [51]. Entrambi i diritti sono stati costantemente interpretati dalla Corte a favore del lavoratore [52]. Ora la circostanza per la quale il lavoratore è stato definitivamente licenziato può incidere solamente sul primo dei due aspetti, ma certamente non sul secondo. In effetti nella sentenza King la Corte aveva già chiarito «che un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a un’indennità finanziaria ai sensi dell’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88» [53]. A tale diritto, in applicazione dell’art. 31, par. 2 della Carta, i datori di lavoro non possono sottrarsi [54]. Ne deriva che, nel caso in commento, la Corte ha concluso che: «tale diritto fondamentale [alle ferie annuali retribuite] include anche un diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali ‘retribuite’, il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro» [55]. Ovviamente è da ritenere che, in conformità con la giurisprudenza King e Schultz-Hoff e a., «l’importo dell’indennità in parola deve essere calcolato in modo da porre tale lavoratore in una situazione analoga a quella in [continua ..]


NOTE