argomento: Normativa - Italiana
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Con una legge d’iniziativa parlamentare composta di un solo articolo, la legge 23 novembre 2016, n. 226, è stato modificato il criterio di calcolo degli interessi da applicare nel quadro dell’azione di recupero degli aiuti di Stato concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia e dichiarati incompatibili e da recuperare dalla Commissione con una decisione del 25 novembre 1999 (n. 2000/394). Emendando, infatti, il comma 354 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevedeva a questo fine, con un rinvio al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, l’applicazione degli interessi composti, si è ora previsto che le somme da recuperare siano gravate dagli interessi semplici.
Si ricorda che a causa del non ancora completato recupero di tali aiuti l’Italia è stata condannata il 17 settembre 2015 dalla Corte di giustizia (causa C-367/2014) al pagamento di sanzioni pecuniarie ex art. 260 TFUE, che, per quanto riguarda quelle dovute a titolo di penalità di mora, sono tuttora oggetto di versamento, con cadenza semestrale, al bilancio dell’Unione.
Dal canto suo, la questione della natura degli interessi da applicare in sede di recupero di aiuti di Stato è stata ed è al centro anche di altre vicende similari in cui l’Italia è coinvolta (e di, sulle quali si sono anche pronunciate, ma con soluzioni diverse in ragione del differente contesto giuridico di ciascuna di esse, tanto giudici dell’Unione (recupero di aiuti in materia di occupazione attraverso i c.d. CFL o contratti formazione lavoro) che giudici italiani (recupero di aiuti alle ex municipalizzate).