Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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Stato di diritto, bilancio UE e leale collaborazione. Riflessioni alla luce del regolamento sulla condizionalità finanziaria (di Cristiana Livolsi, Dottoranda  di ricerca in Pluralismi giuridici. Prospettive antiche ed attuali, Università di Palermo)


Il presente contributo ripercorre l’origine del principio di Stato di diritto per confermarne l’appartenenza al patrimonio di tradizioni condiviso dagli Stati membri. In difetto di elementi esplicativi in ordine al contenuto della formula, l’evoluzione concettuale guidata in via ermeneutica dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali ha rinnovato ed infittito il nucleo gravitazionale dello Stato di diritto di valori sostanziali ben precisi che ricomprendono tecniche di ripartizione dei poteri, garanzie di equilibrio tra i poteri pubblici e regole di organizzazione della giustizia. Il lavoro dedica particolare attenzione a due corollari dello Stato di diritto, il principio di indipendenza del giudiziario ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale, dimostrando la loro rilevanza per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione. In virtù del principio di leale collaborazione, infatti, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate a sanzionare le frodi, perseguendo efficacemente le condotte pregiudizievoli per il bilancio europeo e per gli interessi finanziari dell’Unione, a presidio del sistema di protezione multilivello dei diritti fondamentali dei cittadini europei, beneficiari ultimi delle risorse gravanti sul bilancio UE.

Dopo una breve ricostruzione del ventaglio di strumenti finora attivati a livello europeo per prevenire e contrastare la crisi dello Stato di diritto, viene introdotto il regime generale di condizionalità a protezione del bilancio dell’Unione, reg. (UE, Euratom) 2020/2092. Tra gli aspetti virtuosi, almeno in via teorica, il nuovo meccanismo consente di superare il limite procedurale che ha finora ostacolato l’attivazione della c.d. clausola di sospensione di cui all’art. 7, TUE, e sembra proiettarsi in una dimensione di tutela di respiro sistemico, presentando “duplici” potenzialità di rilievo costituzionale. Potenzialità, queste, di cui occorre fare sapiente uso.

Rule of Law, EU Budget, and Sincere Cooperation. Reflections in Light of the Financial Conditionality Regulation

The contribution traces the origins of the principle of the Rule of law to confirm its belonging to the heritage of common traditions shared by the EU Member States. Considering the lack of an extensive, or explicative notion of the formula, its conceptual evolution was hermeneutically led by the jurisprudence of the supranational courts, renewing, and thickening the gravitational core of the Rule of law with very specific substantial values which also concern techniques of distribution of powers, institutional devices to guarantee balance between public powers, and strict rules for the judicial authorities. Among the many corollaries of the Rule of law, the paper focuses on the principle of independence of the judiciary and the principle of effective judicial protection, demonstrating their relevance for the sound financial management of the Union budget. Indeed, by virtue of the principle of sincere cooperation, the Member States are required to adopt concrete measures to penalize fraud and effectively prosecute all conduct potentially harmful to the European budget and to the financial interests of the Union, as a precondition to guarantee the multilevel system of protection of the European citizens’ rights, ultimate beneficiaries of the resources allocated by the EU budget.

After a brief reconstruction of the range of tools activated up to now at the EU level to prevent and counteract the Rule of law backsliding, the general regime of conditionality for the protection of the EU budget is introduced (Regulation 2092/2020). Among the virtuous aspects, at least theoretically the new mechanism is capable of overcoming the procedural limit that has so far hindered the activation of the “suspension clause”, pursuant to Art. 7, TEU, and it seems to project itself into a dimension of systemic protection, proposing “double” potentials effects of constitutional relevance. It is, therefore, necessary to make wise use of such potential.

SOMMARIO:

I. La crisi dello Stato di diritto in Europa - II. Una premessa definitoria: l’accezione sostanziale dello Stato di diritto come “principio derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” - III. Lo Stato di diritto nell’ordinamento dell’Unione europea - IV. Il nesso eziologico tra il principio dell’indipendenza della magistratura ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale - V. Gli strumenti reattivi dell’Unione europea nel contrasto alla crisi dello Stato di diritto e la controversa approvazione del reg. sulla condizionalità finanziaria - VI. Caratteristiche strutturali del meccanismo di condizionalità: presupposti applicativi e portata sistemica del reg. (UE, Euratom) 2020/2092 - VII. La rilevanza dello Stato di diritto per il bilancio dell’Unione europea - VIII. E il collegamento tra il bilancio dell’Unione e il principio di solidarietà tra gli Stati membri: una questione di leale collaborazione - IX. Le sentenze della Corte di giustizia sui ricorsi di Ungheria e Polonia. Precisazioni sul reg. (UE, Euratom) 2020/2092 a confronto con la procedura di cui al­l’art. 7, TUE - X. Osservazioni conclusive: le criticità emergenti dalla prima implementazione del reg. - NOTE


I. La crisi dello Stato di diritto in Europa

La fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione europea risiede sulla premessa fondamentale secondo la quale questi si impegnano a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione ed a rispettare in modo continuativo un sostrato di valori comuni e condivisi, consacrati all’art. 2 del TUE, tra i quali figura il principio dello Stato di diritto, già richiamato dal preambolo dello stesso Trattato e da quello della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (Carta), nonché dal preambolo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, accanto al principio di democrazia [1]. Negli ultimi anni le istituzioni europee hanno mostrato forte preoccupazione per il rispetto del principio de quo, e questo soprattutto in considerazione delle vicende politico-istituzionali che hanno scosso l’equilibrio costituzionale di alcuni Paesi dell’Europa centro-orientale minacciando la tenuta dello Stato di diritto a livello europeo. Nel copioso dibattito che ne ha fatto seguito, la letteratura ha descritto il fenomeno riferendosi alla “crisi dello Stato di diritto” [2] o “Rule of Law backsliding” [3]. Gli aspetti più allarmanti attengono a quelle riforme nazionali – alcune tutt’ora in cantiere – a mezzo delle quali è stata strategicamente indebolita l’indipendenza dei giudici, con l’effetto di degradare la tutela complessiva dei diritti fondamentali e ridurre il livello di controllo giudiziale sul potere esecutivo. Benché con modalità ed in misura diversa, le ultime Relazioni sullo Stato di diritto della Commissione europea hanno registrato violazioni dello Stato di diritto in diversi Stati Membri, tra cui Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia [4]. Queste degenerazioni “di sistema” non restano confinate alle singole e sempre più diffuse vicende nazionali, ma si ripercuotono, sotto vari aspetti, nelle relazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le istituzioni del­l’Unione, mettendo a repentaglio il programma d’integrazione europea [5]. A questo riguardo, le iniziative progressivamente assunte dall’Unione in difesa dello Stato di diritto si sono rivelate tutt’altro che risolutive: lamentando un’indebita interferenza nella sfera riservata alla propria [continua ..]


II. Una premessa definitoria: l’accezione sostanziale dello Stato di diritto come “principio derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”

Nel marzo 2014, la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio europeo una Comunicazione volta a fornire un nuovo quadro per rafforzare lo Stato di diritto. In questa sede, per la prima volta il principio della Rule of Law [9] è stato riconosciuto come “uno dei principi fondanti che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri dell’UE” [10]. Tale riconoscimento, per la carica di significato che porta con sé, merita un adeguato approfondimento in questa sede; nondimeno, in via preliminare, occorre destinare una breve digressione di carattere teorico e metodologico sull’origine semantica del sintagma “Stato di diritto”, concetto che soffre notoriamente di vaghezza definitoria, oggetto di interpretazioni plurali nel corso del tempo. Il significato tradizionale che il pensiero giusfilosofico ascrive allo Stato di diritto richiama al principio in base al quale tutti i poteri dello Stato sono tenuti ad operare entro i limiti della legge [11]. La sua origine si colloca nel periodo di transizione dall’età medievale al­l’età moderna quando contestualmente alla centralizzazione dell’organizza­zione statale si pose il problema di trovare strumenti legali per bilanciare e limitare tale potere, fungendo da antidoti contro l’arbitrio a presidio dei diritti individuali [12]. Questa concisa riflessione in chiave retrospettiva offre riscontro di come lo Stato di diritto costituisca pilastro fondamentale della cultura giuridica occidentale e strumento ineguagliabile di legittimazione democratica dei poteri pubblici, intimamente connesso alla storia delle tradizioni europee. E, quanto più significativo, esso designa un preciso assetto costituzionale in cui, nella tensione tra autorità e libertà, a governare è la legge [13]. Venendo ora all’esame della sua portata contenutistica, nei limiti delle coordinate espositive del presente lavoro è inevitabile omettere il riferimento alle diverse evoluzioni che lo Stato di diritto ha incontrato nelle varie formule, semanticamente corrispondenti, ma non del tutto equivalenti dal punto di vista etimologico e concettuale, diffuse in Europa: Rechtsstaat, Etat de droit, Stato di diritto e Estado de derecho [14]. In questa sede, l’attenzione verrà limitata alla differenza che la letteratura tratteggia tra la nozione [continua ..]


III. Lo Stato di diritto nell’ordinamento dell’Unione europea

Prima di ottenere espresso riconoscimento normativo nell’ordina­mento comunitario, il principio della Rule of Law ha fatto la sua prima apparizione nel caso Les Verts (1986), in cui la Corte di giustizia qualificò l’al­lora Comunità Economica Europea una “Comunità di diritto”, con ciò intendendo che gli atti e delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri che la compongono sono soggetti al controllo giurisdizionale di conformità ai Trattati [22]. Nel quadro normativo attuale il riconoscimento del principio della Rule of Law si ricava dal convergere di diverse disposizioni di diritto primario. Già il Preambolo della Carta ne fa menzione riconoscendolo expressis verbis come “valore”, accanto al principio di democrazia. Così anche l’art. 2 del TUE, riprendendone le fila, dispone che “ L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’ugua­glian­za, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”. Oltre a figurare nel quadro assiologico dell’Unione europea, lo Stato di diritto assume una portata giuridica concreta e vincolante. Esso viene riconosciuto come principio guida dell’azione esterna dell’Unione, nonché in materia di politica estera e sicurezza comune, dall’art. 21 TUE [23], e non soltanto. Più di tutto è essenziale ricordare che il rispetto dello Stato di diritto figura tra i criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 [24], oggi scolpiti all’art. 49 TUE quale requisito per l’adesione e la permanenza nell’Unione europea. Di conseguenza, nel momento in cui uno Stato candidato diventa Stato membro, si presume che riconosca e condivida la Rule of Law, quale elemento d’identità dello stesso ordinamento UE, su cui poggia la fiducia reciproca tra tutti gli Stati membri, con la conseguenza che l’ordi­namento nazionale non può modificare successivamente la propria normativa in modo da comportare una regressione nella tutela del valore dello [continua ..]


IV. Il nesso eziologico tra il principio dell’indipendenza della magistratura ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale

A partire da due storiche sentenze del 2018 [33], la Corte giust. ha iniziato a leggere l’art. 2 del TUE, insieme con l’art. 19 dello stesso Trattato e l’art. 47 della Carta [34]. Dal combinato di queste tre disposizioni, il microcosmo della Rule of Law si è infittito di aspetti precipui che afferiscono all’in­dipendenza e all’imparzialità dei giudici, nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dall’ordinamento europeo. Il principio di indipendenza dei giudici implica che la funzione giurisdizionale sia devoluta ad un corpo immune da indebite pressioni esterne o interne. Esso intende garantire che nell’esercizio della potestas iudicandi il giudice persona fisica non abbia altro vincolo che quello della legge [35], rimanendo esente da ogni sorta di condizionamento diretto o indiretto proveniente dagli altri poteri dello Stato, espressione del circuito politico, o dalle stesse parti del giudizio [36]. Il requisito della indipendenza degli organi giurisdizionali costituisce, infatti, un attributo coessenziale alla funzione giurisdizionale strettamente connesso al requisito della imparzialità: queste due garanzie “presuppongono l’esistenza di regole, relative in particolare alla composizione dell’or­ga­no, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti” [37], dunque attengono allo svolgimento del singolo procedimento, ma ricomprendono altresì specifici criteri di organizzazione del sistema di giustizia. Orbene, ancorché quest’ultimo aspetto rientri nella competenza riservata in via esclusiva agli Stati membri, nell’esercizio di tale competenza gli stessi non possono comunque sottrarsi ai più generali obblighi discendenti dal sistema dei Trattati, in particolare quello di cui all’art. 19, par. 1, comma 2, TFUE [38]. In particolare, nella misura in cui dispone che “gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto [continua ..]


V. Gli strumenti reattivi dell’Unione europea nel contrasto alla crisi dello Stato di diritto e la controversa approvazione del reg. sulla condizionalità finanziaria

Per comprendere la portata innovativa del meccanismo di condizionalità torna utile condurre una ricostruzione di stampo sinottico del novero degli strumenti disponibili a livello europeo per prevenire e contrastare le degenerazioni dello Stato di diritto consumate nella dimensione nazionale. La misura tecnica prevista dal Trattato di Lisbona nel caso di violazione di uno dei valori fondamentali riconosciuti all’art. 2 TUE è la procedura ai sensi dell’art. 7 del medesimo Trattato, che contempla un meccanismo preventivo e uno di tipo sanzionatorio [52]. La procedura di cui all’art. 7, TUE, si articola, infatti, in due fasi principali: la prima viene attivata quando su proposta di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, previa approvazione del Parlamento, il Consiglio delibera con una maggioranza di quattro quinti dei suoi membri l’esistenza di un chiaro rischio di violazione dei valori di cui all’arti. 2, TUE, da parte di uno Stato membro; il Consiglio trasmette allo Stato interessato le proprie raccomandazioni, garantendo la possibilità depositare le proprie controdeduzioni. Nella seconda fase, se il Consiglio conclude – questa volta all’unanimità – acclarando l’esistenza di una grave e persistente violazione, tale deliberazione può essere seguita dalla sospensione per lo Stato membro interessato di alcuni dei diritti discendenti dai Trattati, incluso il diritto di voto, restando ferme tutte le altre obbligazioni su di esso incombenti, c.d. “clausola di sospensione”. La procedura prevede, dunque, soglie di applicazione piuttosto elevate: il meccanismo preventivo è limitato al presupposto di “evidente rischio di violazione grave”, mentre il meccanismo di tipo sanzionatorio a quello di “violazione grave e persistente” da parte di uno Stato membro dei valori sanciti all’art. 2 del TUE”, operando in ultima istanza [53]. Tra gli strumenti previsti dal Trattato di Lisbona, anche la procedura di infrazione di cui agli artt. 258 ss. del TFUE può essere attivata utilmente per fronteggiare la violazione dello Stato di diritto, purché l’infrazione censurata figuri altresì come violazione di una disposizione specifica del diritto del­l’Unione. A fianco all’armamentario di strumenti di ordine generale fin qui richiamati, preso atto [continua ..]


VI. Caratteristiche strutturali del meccanismo di condizionalità: presupposti applicativi e portata sistemica del reg. (UE, Euratom) 2020/2092

È opportuno, a questo punto, soppesare le caratteristiche strutturali del meccanismo di condizionalità economica, con l’obiettivo di analizzarne lo spettro innovativo in una luce sistemica; aspetto, questo, in relazione al quale emerge la questione dell’estensione del potere di intervento del­l’Unione entro i limiti consegnati dai Trattati [80]. Come anticipato, il meccanismo prevede che le erogazioni dei fondi europei a favore degli Stati membri vengano subordinati al rispetto del principio dello Stato di diritto. Ciò significa che per poter accedere alle risorse europee lo Stato beneficiario non deve violare il principio dello Stato di diritto, almeno in modo tale da compromettere «in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela degli interessi finanziari delle istituzioni dell’UE» [81]. Quanto ai presupposti di attivazione della condizionalità finanziaria, il reg. (UE, Euratom) 2020/2092, all’art. 4, par. 2, indica tra le condizioni rilevanti ai fini della sua applicazione, le violazioni dello Stato di diritto che attengono – tra le altre – al regolare funzionamento delle autorità preposte al­l’esecuzione del bilancio europeo e di quelle competenti per il controllo e il monitoraggio a garanzia di sistemi effettivi e trasparenti di gestione finanziaria; al corretto operare degli organi responsabili di condurre le indagini ed esercitare l’azione penale nel perseguimento di frodi, incluse le frodi fiscali, della corruzione o di altre violazioni del diritto dell’Unione europea vertenti sul bilancio dell’Unione e, più in generale, sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione; all’effettività del sindacato giurisdizionale da parte di tribunali indipendenti competenti nei casi precedentemente indicati [82]. Già la disposizione precedente, l’art. 3, qualifica come indici presuntivi di una violazione dello Stato di diritto non soltanto le minacce all’indipen­denza della magistratura, ma anche la carenza o inadeguatezza di meccanismi di previsione, rettifica o sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime adottate dalle autorità pubbliche e dei conflitti d’interesse; omissioni nell’as­segnazione di risorse finanziarie e umane tali da alterare la destinazione dei fondi europei; la [continua ..]


VII. La rilevanza dello Stato di diritto per il bilancio dell’Unione europea

Giunti a questo snodo della trattazione appare, pertanto, necessario interrogarsi sulla rilevanza dello Stato di diritto per il bilancio dell’Unione Europea [87]. Il bilancio è uno strumento finanziario, un “bene pubblico” [88], utilizzando la definizione della Corte costituzionale italiana, per mezzo del quale l’Unione Europea persegue i suoi obiettivi istituzionali, attuando e rendendo concrete le sue politiche di sviluppo economico e sociale. L’adozione di ogni misura necessaria alla garanzia di effettività dei diritti dei cittadini del­l’Unione può essere sostenuta soltanto con decisioni finanziarie iscritte al bilancio. Ne segue che l’efficiente applicazione del bilancio UE, in conformità con le regole di sana gestione finanziaria, è necessaria ad assicurare risorse ai diritti fondamentali dei cittadini europei. E tutto ciò è pienamente conforme alle aspirazioni del principio di Stato di diritto [89]. Ed invero, la correlazione tra le due istanze, lo Stato di diritto, da un lato, e l’efficiente applicazione del bilancio UE, dall’altro, trova espressa consacrazione normativa nei Considerando 12 e 13 del reg. sulla condizionalità, nei termini che seguono “L’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto di cui all’art. 2 TUE, impone agli Stati membri di prevedere una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, compresi quelli relativi all’esecuzione del bilancio dell’Unione. L’esistenza stessa di un effettivo controllo giurisdizionale destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell’Unione è intrinseca a uno Stato di diritto e presuppone l’esi­stenza di organi giurisdizionali indipendenti. Preservare l’indipendenza di detti organi è di primaria importanza, come confermato dall’articolo 47, comma 2, della Carta. Ciò vale segnatamente per il controllo giurisdizionale della regolarità degli atti, dei contratti o di altri strumenti che generano spese o debiti pubblici, in particolare nell’ambito di procedure di appalto pubblico ove è parimenti possibile adire detti organi [90]. Vi è pertanto una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto e l’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione in conformità dei [continua ..]


VIII. E il collegamento tra il bilancio dell’Unione e il principio di solidarietà tra gli Stati membri: una questione di leale collaborazione

In aggiunta a quanto finora illustrato, non dovrebbe perdersi di vista che il bilancio europeo costituisce espressione “in termini finanziari” del principio di solidarietà, parimenti riconosciuto all’art. 2 del TUE come principio fondamentale dell’Unione [94]. Il legame tra solidarietà e bilancio, già ben noto alle istituzioni europee [95], trova riconoscimento giuridico come fonte di diritto primario veicolato dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Chiamata a pronunciarsi sulle azioni di annullamento presentate dalla Polonia e dall’Ungheria, che asserivano l’illegittimità del reg. 2092/2020 istitutivo del meccanismo di condizionalità economica, la Corte di giustizia ha valorizzato la funzione del bilancio dell’Unione come “uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni del­l’Unione, il principio di solidarietà, di cui all’art. 2 TUE, il quale costituisce a sua volta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione” [96]. Dal punto di vista del bilancio, il principio di solidarietà pone le basi della fiducia reciproca tra i sottoscrittori dei Trattati “nell’utilizzo responsabile delle risorse comuni iscritte al bilancio [97]”. Ove ci si soffermi sulle modalità fattuali con cui la solidarietà trovi spazio in relazione al bilancio UE, appare chiaro che le due istanze condividono un orizzonte teleologico comune che presuppone obiettivi di ridistribuzione equa della ricchezza, politiche di riequilibrio dei divari economici e sociali tra i territori e di miglioramento del benessere collettivo dei cittadini europei [98]. A ben riflettere, la struttura fisionomica di entrate e spese, di cui si compone bilancio UE, è retta dal principio di solidarietà, che a sua volta costituisce “uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione” [99]: sotto il punto di vista delle entrate, ossia quello della distribuzione degli oneri di bilancio, ogni Stato membro è tenuto a contribuire in maniera proporzionata alle proprie capacità economiche. Quanto al profilo della spesa, invece, il bi­lancio UE destina la maggior parte delle sue risorse a finalità di crescita e coesione economica, sociale e territoriale, alla tutela dell’ambiente, alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo delle [continua ..]


IX. Le sentenze della Corte di giustizia sui ricorsi di Ungheria e Polonia. Precisazioni sul reg. (UE, Euratom) 2020/2092 a confronto con la procedura di cui al­l’art. 7, TUE

Il reg. (UE, Euratom) 2020/2092, formalmente entrato in vigore il 1° gennaio 2021, è stato applicato per la prima volta nei confronti della Ungheria solo nell’aprile 2022. Come accennato al par. V dell’odierna trattazione, la sua attivazione è rimasta a lungo sospesa, prima nelle more dei giudizi promossi da Ungheria e Polonia contestando la legittimità del reg. istitutivo [107], dopo in attesa della pubblicazione delle relative guidelines da parte della Commissione [108]. Venendo dunque ai giudizi promossi dagli Stati membri, va detto, anzitutto, che la Corte giust. ha rigettato i due ricorsi di annullamento facendo salva la legittimità del reg. impugnato [109]. Le sentenze, entrambe decise il 16 febbraio 2022 in plenaria sulla scorta del procedimento accelerato ai sensi dell’art. 133 del regolamento di procedura della Corte, giungono a conclusioni analoghe ed offrono fecondi spunti di riflessione, pur non essendo del tutto identiche quanto ai motivi di ricorso e alle questioni di diritto affrontate. I ricorsi venivano infatti fondati su un ampio ventaglio di argomentazioni giuridiche, solo in parte condivise, tra cui: l’incompetenza delle istituzioni europee nell’adozione del regolamento; la violazione dell’art. 7 TUE, ritenendo che la misura tecnica deputata alla protezione dei «valori» fondamentali dell’Unione sarebbe stata elusa da un meccanismo informato al medesimo obiettivo; la violazione del principio di attribuzione di cui al­l’art. 4, par. 1 e dell’art. 5, par. 2, TUE e la violazione dell’obbligo del­l’Unione di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri sancito al­l’art. 4, par. 2, TUE [110]. Il presente paragrafo si soffermerà sinteticamente sull’analisi delle due storiche sentenze, trattando solo alcune delle censure mosse dai ricorrenti e concentrando piuttosto l’attenzione, per ragioni pragmatiche, su quei passaggi fondamentali dell’articolato ragionamento seguito dalla Corte di giustizia in cui vengono evidenziate le differenze con la procedura di cui all’art. 7 TUE; da qui sarà agevole muovere alcune precisazioni sul regolamento di condizionalità economica. In via preliminare, la Corte ha ritenuto di pronunciarsi congiuntamente sui motivi di ricorso (rispettivamente il primo e il secondo nel giudizio promosso [continua ..]


X. Osservazioni conclusive: le criticità emergenti dalla prima implementazione del reg.

Il nuovo meccanismo di condizionalità, impiegato per riconciliare la crisi dello Stato di diritto, quale nuova ed incisiva tecnica di contrasto alla violazione di uno dei valori fondamentali dell’Unione europea, presenta autentiche potenzialità di successo e segna un profondo cambio di paradigma rispetto agli strumenti di cui l’Unione si è servita in questi anni. A mezzo della sua adozione istituzioni e Stati membri hanno dimostrato forte compattezza politica nel fronteggiare le distorsioni illiberali ed autoritarie correntemente diffuse nell’Unione europea, non nei termini di un radicale “prendere o lasciare”, ma in un’ottica di ricostruzione e recupero di quell’integrazio­ne democratica e pluralista che ne ha ispirato l’origine e ne sorregge ancora gli intenti [132]. Quest’ultima affermazione consente di approfondire un ulteriore aspetto. Non sembra peregrino immaginare che, anche con riguardo al rispetto delle garanzie dello Stato di diritto, il bilancio diventi uno strumento di portata fondamentale nel processo di integrazione europeo. Per questa via, infatti, le regole di bilancio sembrano aver acquisito una duplice rilevanza costituzionale: esse condizionano le Costituzioni degli Stati membri [133] e giocano un ruolo cruciale nella valutazione di conformità alle regole tipiche dello “Stato di diritto”, quale condizione per avere accesso ad una pluralità di benefici finanziari. Indipendenza e autonomia delle corti nazionali sono divenute garanzie fondamentali per assicurare l’effettività del diritto dell’Unione (anche) in materia finanziaria ed ottenere una sana gestione del bilancio europeo e la protezione dei suoi interessi finanziari. Sotto questo punto di vista, subordinare il rispetto dello Stato di diritto ad una scelta di convenienza economica appare il modo più efficace per orientare gli Stati membri a condotte virtuose, impegnando i governi nazionali all’implementazione di riforme adeguate a restaurare la tenuta dello Stato di diritto. Sulla stregua di tutto quanto osservato, per cogliere il rilievo costituzionale progressivamente assunto dal bilancio UE, basta sinteticamente osservare l’evoluzione funzionale che lo stesso ha attraversato nel corso del tempo [134]. Il bilancio originario, quello delle Comunità europee, assolveva alla funzione classica che il bilancio riveste [continua ..]


NOTE