Da un’analisi settoriale condotta sulla giurisprudenza in una prospettiva di long durée emerge un’evoluzione in punto di tecniche interpretative utilizzabili da parte della Corte di giustizia per interpretare il diritto dell’Unione. La tesi soggiacente questa analisi è che tali tecniche abbiano subito una evoluzione passando da una “metodologia chiusa” ad una, almeno parzialmente, “aperta”, in cui sempre maggiore è l’utilizzo di elementi “extra-testuali” di interpretazione e in particolare dei lavori preparatori del diritto dell’Unione europea. Questa evoluzione, ben lungi dal rappresentare l’affinamento di una serie di espedienti retorici, riflette lo stato dell’evoluzione dell’ordinamento nel suo insieme e le concezioni che l’interprete di questo assume. Essa va infatti compresa alla luce delle mutazioni sistematiche che si sono cristallizzate nel diritto dell’Unione a partire dall’era post-Lisbona
A sectorial analysis of the case law of the European Court of justice led from a “long durée” perspective shows development in terms of interpretative techniques that can be used to interpret EU law. The underlying thesis of this analysis is that these techniques have evolved from a “closed method” to one, at least partially, “open”, in which the use of “extra-textual” elements of interpretation and in particular of preparatory works of EU law is increasing. This transformation, far from representing the refinement of a series of rhetorical expedients, reflects the state of the evolution of the system as a whole and the conceptions that the judges assume on it. As a consequence, it deserves to be understood in light of the systematic changes that have recently taken place in the post-Lisbon era
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I. Introduzione - II. L'assenza di direttive metodologiche, l'autonomia della Corte e l'extremely permissive environment degli anni fondativi - III. Una prima tendenza giurisprudenziale: la nozione di “portata obiettiva” delle norme comunitarie opposta all’uso delle “dichiarazioni degli Stati membri” - IV. …e una seconda: il crescente utilizzo dei lavori preparatori per interpretare le norme di diritto dell’Unione - V. Considerazioni conclusive: tecniche interpretative e mutazioni progressive dell’ordinamento
L’importanza che il ruolo della Corte di giustizia ha assunto nella formazione e nello sviluppo del diritto dell’Unione europea è oramai innegabile. Focalizzandosi sul suo apporto, gli studiosi di diritto dell’Unione si sono soprattutto concentrati, dal punto di vista sostanziale, sugli effetti che le pronunce della Corte hanno prodotto nella definizione della struttura e nell’articolazione delle funzioni dell’ordinamento sovranazionale[1]. Una minore attenzione, viceversa, è stata dedicata, dal punto di vista metodologico, ai mezzi e agli strumenti che essa ha utilizzato nella costruzione dei suoi leading cases e dei concetti ivi sviluppati[2]. In particolare, pochi e datati risultano essere gli studi dedicati alle tecniche interpretative da questa utilizzate[3]. È questo un dato che si inserisce probabilmente in una tendenza più trasversale al nostro tempo, caratterizzato dalla propensione allo studio di problemi settoriali tralasciando quelli generali, quali quelli legati all’interpretazione, ormai divenuti di stretta competenza di qualche filosofo del diritto e di pochi studiosi del linguaggio. Nell’interpretazione strictu sensu[4], che solo può essere analizzata da un punto di vista esterno[5], il giurista si confronta con il modo in cui gli stessi giudici giungono all’attribuzione di un determinato significato[6] ed è chiamato ad osservare l’“arsenale argomentativo” a cui questi ricorrono per dare una “giustificazione razionale” della loro decisione, ovvero rendere una decisione comprensibile e accettabile per l’auditorio a cui direttamente si rivolge[7]. Ma questo non è, come potrebbe a prima vista sembrare, uno studio formalistico, nonostante il compito dell’“osservazione” renda particolarmente naturale una trattazione del problema dal punto di vista solo “descrittivo”[8]. Questo scritto tenta di invertire questa naturale propensione, cercando di mostrare come lo studio dell’interpretazione riguardi in ultima analisi problemi sistematici, relativi alla natura stessa dell’ordinamento[9]. Fare ciò è possibile partendo dal presupposto per cui l’evoluzione di certe tendenze ermeneutiche, ben lungi dal rappresentare un apparato più o meno variegato di espedienti retorici, riflette lo stato dell’evoluzione dell’ordinamento nel suo [continua ..]
Storicamente, il diritto dell’Unione è stato a lungo caratterizzato dall’assenza di direttive o tecniche interpretative espressamente poste in una fonte di carattere primario[1], sul modello di quanto previsto nella maggior parte dei paesi di tradizione giuridica continentale a carattere codicista[2]. Inoltre, neppure, come invece vorrebbe la tradizione anglosassone, gli stessi giudici le hanno sviluppate motu proprio, cosicché, nella sua prima monografia, il Professor Tizzano poteva rassicurare che colui che avesse cercato le direttive di interpretazione all’interno dell’ordinamento comunitario lo avrebbe fatto « invano »[3]. La scelta della Corte di giustizia[4] di non esplicitare inizialmente il proprio modello interpretativo era d’altronde conforme a quell’atteggiamento che, nei primi anni fondativi[5], è stato caratterizzato da un « unusually permissive strategic environment »[6] in cui la Corte ha preso una serie di decisioni in merito al modo di rendere le sue pronunce che si sono poi rivelate strategiche ai fini della costituzionalizzazione dell’ordinamento stesso. Tra queste va, a parere di chi scrive, anche annoverata la scelta iniziale di evitare di esplicitare la selezione di un modello interpretativo unitario[7]. In quegli anni la Corte, secondo l’opinione praticamente unanime della dottrina comunitarista, sceglieva infatti di volta in volta il metodo che fosse maggiormente atto a raggiungere lo scopo prefissato, normalmente perseguito nel senso di una sempre maggiore integrazione e con grande enfasi al metodo teleologico di interpretazione[8]. Neppure il ricorso al metodo teleologico di interpretazione, però, era a ben vedere inizialmente formalizzato nel senso di un vero e proprio “metodo interpretativo” a cui dovesse eventualmente darsi precedenza rispetto ad altri metodi o tecniche interpretative. Esso era piuttosto la risultante, quasi scontata, dell’applicazione di una serie di altri principi dalla natura assiologica da cui scaturivano poi i principi pratici o metodologici legati alla forma della giustificazione da dare al ragionamento giudiziale. Lo stesso accadeva in riferimento anche alle altre tecniche o direttive che erano ugualmente stabilite a partire da un principio sostanziale. Si pensi ad esempio all’esigenza dell’applicazione e interpretazione uniforme del [continua ..]
Le ragioni riguardanti tale scarsità sono varie e complesse e non sono peraltro esattamente coincidenti per i lavori preparatori del diritto primario e di quello secondario. Esse sono state analizzate nel dettaglio altrove[1]. Eppure, volendo indagare questo (non) uso dallo specifico punto di vista del metodo, ovvero volendo riconoscere le ragioni di una strategia interpretativa che in punto di tecniche interpretative utilizzate ed utilizzabili è mutata nel tempo, si riscontra la presenza di un unico fil rouge che deve essere qui esplicitato. Andando con ordine, nonostante questi strumenti venissero spesso invocati dalle parti in causa, in particolare dagli Stati membri che di quei documenti avevano contezza[2], dal momento che essi stessi vi avevano partecipato alla redazione delle norme di diritto primario attraverso i membri di delegazione e a quelle di diritto secondario attraverso i rappresentanti dei membri del Consiglio[3], la Corte inizialmente evitava accuratamente di farvi riferimento, preferendo utilizzare tecniche e nozioni suscettibili di veicolare l’idea di un diritto sovranazionale che oggettivamente si fosse imposto agli Stati membri. In questo contesto, la presa in considerazione della volontà delle parti contraenti ad esempio attraverso l’uso dei lavori preparatori avrebbe, per il diritto primario, avvicinato la struttura dell’ordinamento sovranazionale a quello internazionale, dando rilievo a un elemento, quale quello della volontà che è fonte di produzione della norma giuridica internazionale. Mentre, per quello secondario, essa avrebbe finito col richiamare implicitamente l’uso di strumenti propri all’interpretazione delle norme di diritto pubblico degli Stati membri; quando invece ai fini della costituzionalizzazione dell’ordinamento sovranazionale era evidentemente necessario utilizzare dei criteri in grado di affermare, anche implicitamente, come il diritto prodotto si staccasse dalla volontà soggettiva dei suoi autori per affermarsi oggettivamente e cioè in maniera uniforme e autonoma in tutti gli Stati membri e, se del caso, verso tutti i consociati[4]. Fornisce un plastico esempio di questo iniziale modo di procedere, e delle ragioni soggiacenti a tale scelta, il trattamento che la Corte ha nella sua giurisprudenza riservato alla categoria delle [continua ..]
In riferimento alla possibilità di utilizzo dei lavori preparatori come mezzi suppletivi per interpretare il diritto dell’Unione, la Corte si è recentemente pronunciata chiudendo un dibattito di cui da anni si erano occupati soprattutto gli Avvocati generali. Così, già nelle sue conclusioni al caso Bowden, l’allora Avvocato generale Tizzano riprendeva e allargava i criteri Cilfit ricordando che talvolta « [la] sola l'interpretazione letterale del testo non … basta a risolvere un problema interpretativo; soccorrono allora gli ulteriori criteri ermeneutici di cui il giudice solitamente si avvale »[1] e che qualora anch’essi risultino insufficienti per risolvere il dubbio interpretativo « anche il ricorso ai lavori preparatori finisce per giocare un utile ruolo, sia pure in funzione sussidiaria rispetto agli altri metodi di interpretazione »[2]. Similmente, secondo l’Avvocato generale Jacobs, in presenza di un testo chiaro « in linea di principio non è né necessario né auspicabile effettuare una ricerca oltre il dato testuale adottato »[3], mentre secondo l’Avvocato generale Kokott « i lavori preparatori sono … di importanza secondaria al fine dell’interpretazione »[4], ciò da cui deriverebbe che « i travaux préparatoires costituiscono uno strumento sussidiario ai fini dell’interpretazione legislativa [e che] non possono essere utilizzati, in sé, per contraddire il chiaro tenore letterale della normativa »[5]. Si trattava, evidentemente, di modi diversi per stabilire una sola e identica cosa: ovvero che, anche qualora ammissibili, ai lavori preparatori potesse farsi riferimento solo in maniera subordinata, cioè dopo aver esperito gli altri metodi “oggettivi” di interpretazione. La subordinazione a cui vengono relegati i lavori preparatori e, più in generale, l’interpretazione psicologica, genetica e storica che essi producono[6] rimanda, come accennato, in maniera piuttosto evidente al costrutto degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna[7], introducendo una dicotomia tra ricorso in via principale e subordinato e ricorso obbligatorio o facoltativo volta a ridurre la valenza interpretativa di questo particolare tipo di strumenti. Questa dicotomia, fatta valere in particolare [continua ..]