Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
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Recenti sviluppi della giurisprudenza europea in materia di indicazioni sulla salute fornite sugli alimenti (di Fabio Gencarelli)


Regulation (EC) No. 1924/2006 on nutrition and health claims made on food has now been in effect for eight years and has been the subject of several European Court of Justice decisions.

The broad interpretation of the concept of health claim established by the Court is based on the pre-eminence of the consumer’s health protection, in order to allow him to make well-informed nutritional choices. This broad interpretation greatly reduces the leeway of the food industry in its commercial communication. Therefore, the Court seems to be aware of the risks of the extensive interpretation of the term health claim, when in the case Ehrmann invites the national court to rethink whether the controversial slogan is a specific or a non-specific health claim. An evolution is taking shape in the decision of the European Court in favour of a more balanced interpretation of concept of health claim.

SOMMARIO:

I. Introduzione - II. Portata della nozione d''indicazione sulla salute' - III. Le indicazioni sulla riduzione di un rischio di malattia - IV. Applicazione ratione temporis degli obblighi d'in­formazione sull’etichetta - V. Considerazioni conclusive. - NOTE


I. Introduzione

Nel dicembre 2006, il legislatore europeo ha adottato, al termine di un lungo e difficile negoziato, il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [1]. Tale testo legislativo rappresenta, nella strategia dell’UE in materia di politica alimentare, uno strumento ambizioso e del tutto nuovo che disciplina un aspetto centrale dell’at­ti­vità dell’industria agroalimentare: l’informazione del consumatore sulle qualità nu­trizionali e salutistiche degli alimenti. Infatti, quest’informazio­ne, fornita sul­l’etichettatura dei prodotti o in qualsiasi altra comunicazione commerciale, costituisce uno strumento sempre più essenziale di marketing destinato ad attirare l’at­tenzione e incontrare il favore del consumatore che si aspetta di essere informato in modo chiaro e scientificamente fondato sulle qualità dei prodotti che acquista [2]. Il regolamento integra i principi generali della direttiva 2000/13/CE sull’e­tichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari [3] e detta disposizioni spe­cifiche sull’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e salutistiche nella comunicazione commerciale (ad es. etichettatura, messaggi pubblicitari, siti internet). Tali indicazioni sono quelle informazioni non obbligatorie, ai sensi della legislazione europea o nazionale, che lasciano intendere che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche (indicazioni nutrizionali) [4] o che vi sia un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute (indicazioni sulla salute) [5]. Tra le condizioni generali da osservare per poter indicare tali caratteristiche degli alimenti, si deve in particolare menzionare il divieto delle indicazioni ingannevoli o ambigue, che diano adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adegua­tezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento. Inoltre, le indicazioni devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate e i consumatori devono essere in grado di comprendere gli effetti benefici menzionati nell’indicazione. Un altro aspetto saliente della normativa in questione è l’introduzione di un sistema di liste positive per le suddette indicazioni, che [continua ..]


II. Portata della nozione d''indicazione sulla salute'

Con la sentenza Deutsches Weintor [7] la Corte ha avuto per la prima volta l’occasione di chiarire la portata della nozione «indicazione sulla salute» di cui al reg. n. 1924/2006 e, più in generale, di precisare se nella sostanza il suddetto regolamento possa considerarsi come normativa “esauriente”, capace cioè di coprire tutto l’ambito delle indicazioni sulla salute oppure se vi siano dei “limiti” inerenti alla definizione di “salute” contenuta nel regolamento che ne deter­minano l’inapplicabilità a determinate fattispecie. La pronuncia in commento trae origine dalla contestazione di un’indica­zione contenuta nell’etichetta di un vino prodotto dalla cooperativa viticola te­desca del Land Renania-Palatinato, denominata Deutsches Weintor. Tale cooperativa commercializzava vini con l’indicazione “Edition mild ” (edizione leggera), accompagnata dalla menzione “lieve acidità”. Nell’etichetta veniva inoltre specificato che «grazie al nostro speciale processo protettivo “L03” di deacidificazione biologica diventa gradevole al palato». Sul collarino della bottiglia veniva infine indicato “Edition Mild bekömmlich” (Edizione leggera, facilmente digeribile). L’autorità locale di controllo ha contestato l’uso della menzione “facilmente digeribile”, considerandola un’indicazione sulla “salute” ai sensi dell’art. 2, par. 2, punto 5 del citato regolamento [8], non autorizzata per le bevande alcoliche in virtù dell’art. 4, par. 3, comma 1 del medesimo regolamento [9]. La cooperativa si è tuttavia opposta a questa interpretazione, a causa della genericità dell’indicazione controversa che non presenterebbe alcun nesso con la salute e riguarderebbe unicamente il benessere generale. In altri termini, secondo la Deutsches Weintor, la definizione d’indicazione salutistica dovrebbe essere in­tesa restrittivamente e cioè limitata ai soli effetti duraturi prodotti dall’ali­mento in questione. La cooperativa ha quindi proposto un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, chiedendo che fosse riconosciuta la legittimità dell’etichetta contestata. In seguito al rigetto del ricorso tanto in primo grado quanto in [continua ..]


III. Le indicazioni sulla riduzione di un rischio di malattia

 La Corte ha poi confermato, con la sentenza Green-Swan Pharmaceuticals [21], l’orientamento favorevole ad un’interpretazione ampia della nozione d’indicazione sulla salute, aggiungendo un altro tassello alla sua opera ermeneutica in materia di indicazioni salutistiche e segnatamente delle “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”. Tali indicazioni specifiche, definite come «qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana» [22], costituiscono una delle tre categorie di indicazioni sulla salute previste dalla normativa europea [23], che ha peraltro stabilito differenti procedure di autorizzazione a seconda della diversa tipologia di indicazioni in questione [24]. La controversia in sede nazionale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale ai giudici di Lussemburgo trova la sua origine, in questo caso, nell’asserita violazione da parte della società Green-Swan Pharmaceuticals dell’art. 17, par. 2, della legge ceca n. 110/1997 sui prodotti alimentari e sui tabacchi, che impone agli operatori il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare della normativa UE. L’autorità per il controllo agroalimentare della Repubblica ceca contestava, infatti, alla società in questione di aver apposto sulla confezione dell’integra­tore alimentare “GS Merilin” immesso in commercio prima del gennaio 2005, la seguente comunicazione: «il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture». L’au­torità di controllo riteneva che tale messaggio costituisse un’indicazione sulla salute ed in particolare un’“indicazione relativa alla riduzione di una malattia” ai sensi dell’art. 2, par. 2, punto 6, reg. 1924/2006 [25], configurando quindi una violazione dell’art. 10, par. 1 di detto regolamento, che consente l’uso d’in­dicazioni sulla salute solo qualora rispondano ai requisiti previsti da tale normativa e siano autorizzate conformemente ad essa. Alla società veniva pertanto comminata un’ammenda amministrativa. La decisione [continua ..]


IV. Applicazione ratione temporis degli obblighi d'in­formazione sull’etichetta

Con la sentenza Ehrmann del 10 aprile 2014 [30], i giudici di Lussemburgo sono tornati a pronunciarsi sul tema delle indicazioni sulla salute. L’occa­sione è stata fornita da un rinvio pregiudiziale da parte di un giudice tedesco nel quadro di una controversia riguardante l’ambito di applicazione ratione temporis dell’art. 10, par. 2, reg. n. 1924/2006 [31]. La vicenda alla base del procedimento nazionale è sorta nel 2010 quando la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. (associazione per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la “ZBW”)ha contestato alla società Ehrmann, che produce e distribuisce latticini, la violazione della normativa UE. In particolare, è stato contestato alla società di aver apposto sulla confezione di un formaggio bianco alla frutta (“Monsterbacke”) lo slogan pubblicitario «Importante quanto il bicchiere quotidiano di latte!», senza che tale slogan fosse accompagnato da alcuna delle indicazioni richieste dall’art. 10, par. 2, del citato regolamento, ai fini dell’utilizzazione d’indicazioni sulla salute sull’etichetta o nella presentazione degli alimenti. La ZBW ha anzitutto ritenuto che lo slogan fosse ingannevole ai sensi del codice tedesco in materia di alimenti, generi di consumo e mangimi (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch, in prosieguo: l’“LFGB”) in quanto non indicava che il tenore di zuccheri del prodotto in questione era nettamente superiore rispetto a quello del latte. Inoltre, secondo la ZBW, lo slogan controverso, contenendo indicazioni nutrizionali e salutistiche, avrebbe violato il reg. n. 1924/2006. Infatti, il riferimento al latte indicherebbe, almeno indirettamente, che il prodotto contiene anch’esso una grande quantità di calcio, sicché tale riferimento non costituirebbe una mera indicazione di qualità, ma prometterebbe altresì un vantaggio per la salute. Di conseguenza, la ZBW ha investito il Tribunale regionale di Stoccarda di un ricorso con cui chiedeva il divieto di tale pratica e il rimborso delle spese di diffida. La controversia, dopo due gradi di giudizio, è approdata alla Corte federale di cassazione, che ha ritenuto che lo slogan in questione non costituisse un’indicazione ingannevole ai [continua ..]


V. Considerazioni conclusive.

 In conclusione, dalle sentenze analizzate più sopra, emerge con chiarezza l’orientamento del giudice europeo favorevole ad un’interpretazione ampia, per non dire estensiva, della nozione di “indicazione sulla salute”, alla luce della preminenza della finalità della protezione della salute del consumatore, soggetto che deve essere messo in grado di compiere scelte nutrizionali consapevoli e quindi informate. Sembra affermarsi in tal modo una tendenza ad attrarre nell’orbita del reg. n. 1924/2006 ogni aspetto dell’etichettatura contenente un riferimento più o meno esplicito alla salute. Orbene, una lettura tendenzialmente “esauriente” della disciplina dettata dal reg. n. 1924/2006 può certo ovviare allo sviluppo disordinato del settore degli alimenti salutistici che in passato recavano a volte informazioni esagerate o scientificamente infondate. Tuttavia, occorre rilevare che quest’orienta­mento può indurre i giudici nazionali, come nel caso Ehrmann, a far rientrare nell’ambito delle indicazioni salutistiche specifiche qualsiasi slogan anche se il riferimento alla salute è molto vago, riducendo in tal modo drasticamente il margine di manovra delle imprese nella comunicazione commerciale sui loro prodotti. Se poi a ciò si aggiungono le note difficoltà ad ottenere l’autorizzazione delle indicazioni salutistiche da parte dell’Unione, appare evidente che le imprese del settore non sono certo incoraggiate a far ricorso a questo importante strumento di marketing e come questo possa paradossalmente – se si pensa agli obiettivi perseguiti dal legislatore – condurre ad una minore informazione del consumatore. Come si è detto, la Corte stessa sembra essersi resa conto dei rischi derivanti da un’interpretazione particolarmente estensiva della normativa UE, quan­do nella sentenza Ehrmann invita il giudice del rinvio a riesaminare la questione della qualificazione dello slogan controverso. Sembra quindi delinearsi un’evoluzione nell’atteggiamento della Corte, nel senso di un’interpre­tazione più equilibrata del concetto di “indicazione sulla salute” che lasci spazio per il ricorso ad informazioni generiche, riferite ad esempio al benessere generale.


NOTE