Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Verso una Carta dei diritti digitali (fondamentali) dell'Unione europea? (di Patrizia De Pasquale)


SOMMARIO:

I. Premessa - II. La Comunicazione relativa alla definizione di una Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali: aspetti generali - III. Segue: il contenuto dei diritti digitali previsti dalla Dichiarazione - IV. Conclusioni: orizzonti per un “costituzionalismo digitale” dell’Unione europea - NOTE


I. Premessa

Quantunque si possa affermare che i diritti “digitali” dei cittadini siano oramai ampiamente riconosciuti e che la loro tutela sia già assicurata, soprattutto dagli Stati membri, attraverso il tradizionale e consolidato strumentario, la costante accelerazione a cui l’evoluzione tecnologica è sottoposta ed il suo carattere aleatorio mettono in discussione proprio la bontà di quello strumentario che fatica a stare al passo con il progresso e, al contempo, impongono una valutazione cauta sul livello di garanzie predisposto dall’U­nione ed una riflessione sull’importante ruolo che la Carta dei diritti fondamentali (d’ora in avanti Carta o CDFUE) è chiamata a giocare in tale contesto. Anzi, sembra opportuno chiedersi se una lettura estensiva della Carta sia sufficiente a garantire una tutela piena di tali diritti, in considerazione della rapidità con cui si susseguono i nuovi traguardi tecnologici e delle situazioni peculiari che determinano (v. A. Adinolfi, L’Unione europea dinnanzi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale: la costruzione di uno schema di regolamentazione europeo tra mercato unico digitale e tutela dei diritti fondamentali, in S. Dorigo (a cura di) Il ragionamento giuridico nell’era del­l’intelligenza artificiale, Pisa, 2020). Invero, l’adozione della recente Comunicazione relativa alla definizione di una Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali pone in dubbio l’idoneità della sola CDFUE a coprire l’universo (in espansione e per molti versi sconosciuto) di tali diritti (26 gennaio 2022, COM(2022) 27; per il testo della Dichiarazione, v., in stessa data, COM(2022) 28; per un primo commento, v. E. Celeste, Towards a European Declaration on Digital Rights and Principles: Guidelines for the Digital Decade, in www.dcubrexitinstitute.eu, 7 February 2022). Vale a dire che la Commissione sembra muoversi verso l’elaborazione di un catalogo di diritti digitali, iniziando a tastare il terreno e, dunque, la volontà degli Stati di procedere in tale direzione, con atti di soft law. Difatti, nella Comunicazione è espressamente affermato che la Dichiarazione non pregiudica la tutela dei diritti delle persone online assicurata dal quadro giuridico dell’Unione attraverso i noti rimedi giurisdizionali. Nondimeno, “altri [diritti] possono richiedere ulteriori azioni, al livello [continua ..]


II. La Comunicazione relativa alla definizione di una Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali: aspetti generali

La Comunicazione accompagna la proposta di Dichiarazione – che la Commissione intende firmare solennemente e congiuntamente insieme al Parlamento europeo e al Consiglio – in cui sono enunciati diritti e principi digitali che dovrebbero informare l’attività delle imprese, delle pubbliche amministrazioni, dei responsabili politici, e dei singoli cittadini. I due documenti, come ricordato, sono soltanto l’ultimo step (almeno per il momento) di un cammino che da tempo l’Unione ha intrapreso in questo ambito [2] e che, nelle sue linee essenziali è diretto al pieno rispetto dei diritti fondamentali degli utenti nel­l’ambiente digitale, alla neutralità tecnologica e della rete e all’inclusività, attraverso il miglioramento delle abilità e delle competenze digitali [3]. Si tratta di esigenze sempre più avvertite, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19 che ha portato in esponente il digital divide infrastrutturale e il digital divide cognitivo (c.d. analfabetismo informatico), e le conseguenze di essi sui livelli di istruzione e di formazione, e finanche sull’accesso alle strutture sanitarie. In particolare, il fil rouge che lega i sei capitoli della Dichiarazione, ma che, più in generale, è rinvenibile nell’intera normativa che riguarda il sistema virtuale, è rappresentato dalla necessità di assicurare un ambiente online equo, neutro e aperto che rispetti i valori su cui l’Unione si fonda. In tale ottica, la Dichiarazione, che «ha il potenziale per diventare un punto di riferimento globale per molte questioni sociali ed etiche che emergono dalla trasformazione digitale», pone al centro di tale transizione digitale, oltre ai valori dell’Unione, le persone e ne propone un modello che contribuisca ai cambiamenti climatici ed alla protezione dell’ambiente. L’ambizioso obiettivo è retto da principi e diritti che, pur non essendo già formalmente definiti, potranno essere enucleati con facilità, dato il livello di dettaglio del “contenuto” stabilito ed anche in considerazione che, in molti Stati membri, la regolamentazione “digitale” è in fase avanzata e potrà fornire una preziosa fonte a cui attingere. D’altronde, l’art. 6, par. 3, TUE sancisce che fanno parte del diritto dell’Unione, in quanto principi generali, [continua ..]


III. Segue: il contenuto dei diritti digitali previsti dalla Dichiarazione

Pure con riguardo ai diritti che dovranno essere rispettati in tutta l’Unione, la Dichiarazione disegna un complesso sistema che interseca diritti tradizionali e nuovi diritti digitali, molti dei quali nasceranno – come Minerva dalla testa di Giove – dai principi brevemente esaminati. Occorre ribadire che, nella loro portata “consolidata”, alcuni diritti sono già garantiti dalla CDFUE e l’interprete, non senza qualche difficoltà, può limitarsi ad estrapolarli e adattarli alle fattispecie che riguardano l’uso delle tecnologie digitali. A bene vedere, infatti, l’obiettivo primario della Dichiarazione, di assicurare i diritti e le libertà offline anche online, riconduce gran parte delle situazioni del mondo digitale all’applicazione del principio di eguaglianza, letto in combinato disposto con le disposizioni settoriali rilevanti. Nondimeno, è difficile immaginare che nell’alveo del principio di non discriminazione possano rientrare i processi che si basano sull’utilizzo di algoritmi o i rapporti che integrano esseri umani e macchine. Invero, la diffusione dei sistemi digitali ha già fatto conoscere (e il trend è in crescita) situazioni particolari che non trovano nell’attuale disciplina adeguate forme di garanzia. Innanzitutto, l’accesso al sistema digitale (internet) dovrebbe essere ritenuto un vero e proprio diritto autonomo e, di conseguenza, dovrebbe essere tutelata, dalle autorità competenti, la connettività digitale ad alta velocità a prezzi accessibili, ovunque e per tutti, dando così corretta attuazione al principio della solidarietà e dell’inclusività. Il diritto all’accesso (o alla connessione) va declinato altresì come diritto-presupposto; ovvero, propedeutico rispetto ad altri diritti, quali il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, il diritto all’informazione e la libertà di espressione. Ancora una volta, la linea di confine tra presente e futuro diventa labile, dal momento che alcuni diritti sono già sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e sono oggetto di una giurisprudenza granitica che ne assicura un’ampia tutela; eppure non vi è dubbio alcuni che essi vadano necessariamente “modernizzati”. Altrimenti detto, e a titolo meramente esemplificativo, il diritto all’alfabetizzazione [continua ..]


IV. Conclusioni: orizzonti per un “costituzionalismo digitale” dell’Unione europea

Come già ricordato, molti di questi diritti hanno già trovato collocazione nella legislazione nazionale [7], ma è ben evidente la necessità di una tutela che protegga nel modo più equo, efficace e uniforme possibile i diritti digitali, superando l’eterogeneità dei sistemi giuridici nazionali che, in ragione delle caratteristiche differenziali, spesso non sono in grado di trattare singole questioni in maniera uguale, e talvolta, neanche in maniera simile. A ciò si aggiunga che la certezza del diritto, in una realtà giuridica culturalmente “pluralista” come quella dell’Unione europea, impone forme di sincretismo avanzate. Tanto più progredite per quanto attiene alla tutela dei diritti fondamentali. Il ruolo che l’Unione è chiamata a giocare in questo settore è, quindi, indiscutibilmente importante. È quasi banale sottolineare che, per la sua natura sovranazionale, essa può intercettare e tutelare meglio degli Stati membri, i diritti della persona nel cyberspazio, ove l’assenza di frontiere, può diventare un fattore determinante per l’acquisizione di diritti e libertà, permettendo in modo spontaneo alle persone di stabilire contatti al di là di territori specifici ed offrendo nuove possibilità di apprendimento e di lavoro oltre i confini nazionali. Con riguardo a tale fenomeno, si è già parlato di “costituzionalismo digitale” che, pur rappresentando la cartina di tornasole di un ulteriore e inevitabile indebolimento della sovranità nazionale, potrebbe garantire uno standard di tutela unico ed elevato, attraverso un’armonizzazione dei diritti digitali nell’Unione europea, (per una panoramica generale, G. De Gregorio, The rise of digital constitutionalism in the European Union, in Int. Journal of Const. Law, 2021, p. 41 ss.). Peraltro, un intervento prioritario dell’Unione, nella tutela dei diritti digitali, trova legittimazione nell’alluvionale autoregolamentazione di tipo tecnico che, se all’origine del fenomeno ha giustificato e favorito l’utilizzo degli strumenti informatici, si è poi gradualmente trasformata in un boomerang per quanto riguarda i meccanismi posti a salvaguardia della vita virtuale, dei suoi contenuti e dei suoi valori (M. Betzu, Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale, in Rivista [continua ..]


NOTE