Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

10/07/2019 - A proposito di sussidi economici a studenti non residenti, figli di lavoratori frontalieri

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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A seguito di un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo del Lussemburgo in relazione al principio di parità di trattamento sancito dall’art. 45 TFUE e alle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari all’interno dell’Unione - in particolare il Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha affermato il 10 luglio 2019 (C-410/18, Nicolas Aubriet c. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) che una norma come quella prevista dalla normativa lussemburghese, che subordina la concessione agli studenti non residenti di un sussidio economico per studi superiori alla condizione di avere un genitore che ha lavorato in Lussemburgo per un periodo minimo di cinque anni su un periodo di riferimento di sette anni precedente la domanda di sussidio economico, comporta una restrizione che va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo di aumentare nell’ambito della popolazione residente il numero di titolari di diplomi di insegnamento superiore.