Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

24/09/2019 - Il divieto di trattare determinate categorie di dati personali sensibili si applica anche ai gestori di motori di ricerca

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 24 settembre 2019 (C-136/17, Stampa e Informazione GC e a. c. Commission nationale de l'informatique et des libertés), la Corte di giustizia ha ricordato che, nei limiti in cui l’attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all’attività degli editori di siti Internet, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale), il gestore di tale motore di ricerca in quanto soggetto che determina le finalità e gli strumenti di detta attività deve garantire, nell’ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che detta attività soddisfi le prescrizioni del diritto dell’Unione, affinché le garanzie previste da quest’ultimo possano spiegare pienamente i loro effetti e possa essere realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del loro diritto al rispetto della loro vita privata.

Ma dato che il gestore di un motore di ricerca è responsabile non del fatto che dei dati personali rientranti in tali disposizioni compaiono su una pagina Internet pubblicata da terzi, ma dell’indicizzazione di tale pagina e, in particolare, della visualizzazione del link verso di essa nell'elenco dei risultati presentati agli utenti di Internet in esito ad una ricerca, il suo obbligo consiste, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina Internet nella quale sono pubblicati dati sensibili del genere, nel verificare – sulla base di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – se l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina Internet mediante una ricerca siffatta.