Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

23/05/2019 - Sulla portata del diritto del consumatore al ripristino della conformità di un bene acquistato a distanza

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 23 maggio 2019 (causa C-52/18, Christian Fülla c. Toolport GmbH) pronunciata su rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt, Germania), la Corte di giustizia ha in particolare affermato che l’art. 3, par. 3, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri restano competenti a determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione. Tale luogo deve essere idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto. In proposito, il giudice nazionale è tenuto a operare un’interpretazione conforme alla direttiva 1999/44 ed eventualmente anche a modificare una giurisprudenza consolidata qualora essa si basi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di tale direttiva.

Tuttavia il diritto del consumatore al ripristino «senza spese» della conformità di un bene acquistato a distanza non include l’obbligo del venditore di anticipare le spese di trasporto di detto bene verso la sede di attività del venditore, ai fini di tale ripristino della conformità, a meno che il fatto che il consumatore debba anticipare dette spese costituisca un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale.